La doppia residenza è compatibile con l’affidamento esclusivo?

La doppia residenza è compatibile con l’affidamento esclusivo?

L’affidamento esclusivo e la doppia residenza sono due concetti che spesso vengono discussi in ambito familiare, soprattutto in caso di separazione o divorzio dei genitori. Ma cosa si intende esattamente per affidamento esclusivo e doppia residenza? E soprattutto, è possibile conciliare questi due aspetti?

L’affidamento esclusivo è una forma di affidamento minorile in cui uno dei genitori viene designato come unico responsabile del bambino. In questo caso, il genitore affidatario ha il diritto di prendere tutte le decisioni riguardanti il minore, come ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle attività extracurriculari. Il genitore non affidatario, invece, ha il diritto di mantenere un rapporto con il figlio, ma non può prendere decisioni in merito alla sua vita quotidiana.

D’altra parte, la doppia residenza è una modalità di affidamento in cui il bambino vive alternativamente presso entrambi i genitori. In questo caso, il minore trascorre un certo periodo di tempo con il genitore affidatario e un altro periodo di tempo con il genitore non affidatario. Questo tipo di affidamento mira a garantire al bambino una continuità di relazioni con entrambi i genitori, permettendogli di mantenere un legame affettivo con entrambi.

Ma come si conciliano questi due aspetti? È possibile avere un affidamento esclusivo e al contempo una doppia residenza? La risposta è sì, ma solo in determinate circostanze. Infatti, la legge italiana prevede che l’affidamento esclusivo possa essere concesso anche in presenza di una doppia residenza, purché ciò sia nell’interesse del minore.

L’articolo 337-bis del Codice Civile stabilisce che l’affidamento esclusivo può essere concesso quando la doppia residenza non è possibile o non è nell’interesse del minore. In altre parole, se i genitori non riescono a trovare un accordo sulla doppia residenza o se questa soluzione potrebbe arrecare un danno al bambino, il giudice può decidere di assegnare l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.

È importante sottolineare che la decisione del giudice viene presa tenendo conto del principio del “superiore interesse del minore”. Questo significa che il giudice valuterà attentamente la situazione specifica e prenderà una decisione che sia nel migliore interesse del bambino, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti, come ad esempio la capacità dei genitori di collaborare, la stabilità delle loro situazioni lavorative e abitative, e la volontà del minore stesso.

Inoltre, è importante considerare che l’affidamento esclusivo non è una soluzione definitiva. Infatti, la legge prevede che l’affidamento esclusivo possa essere revocato o modificato in qualsiasi momento, se ciò risulta nell’interesse del minore. Quindi, anche se inizialmente viene assegnato l’affidamento esclusivo a uno dei genitori, in seguito potrebbe essere possibile adottare una soluzione di doppia residenza, se ciò risulta più adatto alle esigenze del bambino.

In conclusione, l’affidamento esclusivo e la doppia residenza sono due concetti che possono essere conciliati, ma solo se ciò risulta nell’interesse del minore. La legge italiana prevede che l’affidamento esclusivo possa essere concesso anche in presenza di una doppia residenza, ma solo se questa soluzione non è possibile o non è nell’interesse del bambino. La decisione spetta al giudice, che valuterà attentamente la situazione specifica e prenderà una decisione che sia nel migliore interesse del minore. È importante ricordare che l’affidamento esclusivo non è una soluzione definitiva e può essere revocato o modificato in qualsiasi momento, se ciò risulta nell’interesse del minore.