Aggressione del cane in una proprietà privata, cosa si rischia?

Costituisce un evento raro ed è fortunatamente quasi sempre con conseguenze insignificanti ma l’aggressione del cane in una proprietà privata può sempre capitare e innescare spiacevoli contenziosi tesi a ottenere un risarcimento per l’accaduto.

Il principio generale da cui partire è l’articolo 2052 del Codice civile che, a proposito della custodia degli animali, prevede che il proprietario, o chi lo abbia in quel momento, è responsabile dei danni provocati dall’animale sia​ ​che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,​ ​a meno che provi il caso fortuito nel verificarsi dell’evento dannoso oppure che, a parere di chi scrive, sia dimostrata la colpa del danneggiato.

Le ipotesi più comuni in cui possa verificarsi una aggressione del cane in una proprietà privata sono quelle della visita da parte di un estraneo, vuoi perché invitato magari accompagnato da bambini così come per ragioni di servizio come è il caso del corriere che debba consegnare alcunché alla porta oppure quella in cui l’aggredito si sia introdotto nella proprietà all’insaputa dei proprietari, quali che ne fossero le intenzioni.

Ora che i cani sono ammessi in condominio senza che i regolamenti condominiali possano vietarli, le situazioni prima circoscritte alle sole abitazioni con giardino si potrebbero perfino moltiplicare, potendo considerare anche gli spazi a verde condominiali come un’estensione dell’abitazione e quindi della proprietà privata del proprietario dell’animale.

L’aggressione del cane in una proprietà privata sarà comunque fonte di responsabilità se e nella misura in cui il comportamento del proprietario sia giudicato insufficiente nel prevenire l’aggressione tenuto conto delle concrete condizioni.

Un cane dal temperamento abitualmente nervoso e reattivo andrà contenuto in modo sicuramente più deciso di uno socievole e pacioso per cui, se per il primo l’avvertimento generico dato dal classico cartello ‘Attenti al cane’ sarà sufficiente insieme alla presenza del proprietario nel momento in cui gli estranei si trovino a potervi interagire, nell’altro caso il cartello non basterà e sarà necessario fare indossare al cane una museruola o contenerlo momentaneamente in un’area alla quale gli estranei non abbiano accesso.

Si consideri, ad esempio, che nel caso di un cane particolarmente mordace, perfino l’essere tenuto all’interno della recinzione del giardino non basterà a esonerare il proprietario da responsabilità nel caso in cui, sporgendosi, riesca a mordere un passante.

Chiunque possieda un cane è comunque consapevole del fatto che eventi particolarmente stressanti come le urla di bambini che giocano oppure gesti, colpi o rumori che facciano sentire l’animale in pericolo possono innescare una involontaria reazione di difesa dai vari risvolti possibili. Questo è il caso in cui la responsabilità dell’aggredito può essere tale e sufficiente da escludere ogni responsabilità del proprietario.

Si pensi inoltre al malintenzionato che scavalchi la recinzione violando la proprietà privata e si trovi di fronte a un cane che, comprensibilmente, voglia proteggere la propria famiglia. Nulla potrà reclamare come indennizzo per la meritata aggressione del cane in una proprietà privata, dallo stesso violata.

Come visto nell’articolo 2052 del Codice civile, il caso fortuito costituisce un’esimente da responsabilità. La si riscontra nel caso in cui il cane provochi un danno inavvertitamente, o nel caso in cui sia sfuggito al controllo del proprietario per un fatto obiettivamente allo stesso non imputabile come un fulmine che abbia fatto aprire il cancello lasciando uscire l’animale…

Fuori dalle ipotesi limite, la presenza di un cane rappresenta una concreta soluzione al fenomeno della solitudine e dell’isolamento sociale a ogni età ed è a tal fine che chi scrive ha promosso la petizione per vietare la compravendita di cani finché ve ne siano di ogni razza ed età rinchiusi nei canili in attesa di adozione.

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