Leggi sulla caccia al daino sulle Alpi

Leggi sulla caccia al daino sulle Alpi

La caccia al daino sulle Alpi è un’attività regolamentata da specifiche leggi che ne disciplinano l’esercizio e ne tutelano la fauna e l’ambiente circostante. Questa pratica, che ha radici antiche e una lunga tradizione nelle regioni alpine, è sottoposta a precise norme che ne regolamentano l’organizzazione e la gestione.

La caccia al daino sulle Alpi è regolamentata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 9 gennaio 1992, n. 157, che stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina della caccia. Questo decreto, recependo la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio dell’Unione Europea, istituisce le basi per la gestione sostenibile delle popolazioni di daini e di altre specie di ungulati presenti sul territorio alpino.

In particolare, il Decreto Legislativo 157/1992 prevede che la caccia al daino sulle Alpi possa essere esercitata solo da cacciatori in possesso di apposita licenza rilasciata dalle autorità competenti. Questa licenza viene rilasciata previa verifica dei requisiti richiesti, tra cui l’iscrizione ad un apposito albo dei cacciatori e il superamento di specifici esami teorici e pratici.

La caccia al daino sulle Alpi è inoltre soggetta a precise limitazioni temporali e territoriali. Infatti, il Decreto Legislativo 157/1992 stabilisce che la caccia al daino possa essere esercitata solo in determinati periodi dell’anno, generalmente compresi tra l’autunno e l’inverno, quando la popolazione di daini è più abbondante e la loro caccia risulta compatibile con la conservazione delle specie.

Per quanto riguarda le limitazioni territoriali, il Decreto Legislativo 157/1992 prevede che la caccia al daino sulle Alpi possa essere esercitata solo in determinate aree designate come zone di caccia. Queste aree vengono individuate dalle autorità competenti sulla base di specifici criteri, tra cui la presenza di una popolazione di daini sufficientemente numerosa e la compatibilità della caccia con le attività turistiche e ricreative presenti sul territorio.

Oltre alle norme nazionali, la caccia al daino sulle Alpi è soggetta anche a regolamentazioni regionali e locali. Infatti, le regioni alpine hanno competenze specifiche in materia di gestione della fauna selvatica e possono adottare provvedimenti aggiuntivi per la tutela delle popolazioni di daini e per la regolamentazione della caccia.

Ad esempio, la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 33, che disciplina la caccia al daino sul territorio regionale. Questa legge prevede, tra le altre cose, l’istituzione di riserve di caccia al daino, dove la caccia è vietata, al fine di garantire la conservazione delle specie e la loro riproduzione.

Anche la Regione Veneto ha adottato specifiche norme per la gestione della caccia al daino sul proprio territorio. La Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 26, stabilisce le modalità di esercizio della caccia al daino e prevede l’istituzione di apposite zone di caccia, dove è consentito l’esercizio di questa attività.

In conclusione, la caccia al daino sulle Alpi è un’attività regolamentata da precise leggi che ne disciplinano l’esercizio e ne tutelano la fauna e l’ambiente circostante. Queste leggi prevedono l’obbligo di ottenere una licenza specifica, limitazioni temporali e territoriali, nonché la possibilità per le regioni alpine di adottare provvedimenti aggiuntivi per la gestione della caccia. La caccia al daino sulle Alpi, se esercitata nel rispetto delle norme, può contribuire alla conservazione delle specie e alla gestione sostenibile delle popolazioni di daini presenti sul territorio alpino.