Costruire o comunque collocare una casa prefabbricata su un terreno non edificabile è, in linea di principio, vietato dalla normativa urbanistica italiana.
Per poter edificare lecitamente una costruzione infatti, anche se prefabbricata, è necessario che il terreno sia qualificato dal PGT (Piano di Governo del Territorio) vigente del Comune come ‘edificabile’ con una destinazione residenziale, commerciale o altro comunque compatibile con l’edificazione.
I terreni non edificabili invece, ad esempio quelli agricoli o inseriti nel piano regolatore come verde pubblico o posti in fasce di rispetto per diverse ragioni (interesse paesaggistico, archeologico, di sicurezza per la presenza di fiumi, eccetera) sono soggetti a vincoli che impediscono di realizzare nuove costruzioni edilizie, in qualunque forma. Anche se modulare o mobili, le case prefabbricate costituiscono sempre a tutti gli effetti nuovi manufatti edilizi e quindi sono soggette alle medesime limitazioni previste per gli edifici tradizionali.
Ne consegue che, installare e abitare una casa prefabbricata su un terreno non edificabile, ad esempio un terreno agricolo o una zona di tutela paesaggistica, rappresenta un illecito che porterà a sanzioni amministrative, l’ordine di demolizione dell’opera abusiva e, nei casi più gravi, perfino conseguenze penali.
Prima di procedere con la realizzazione occorre quindi verificare attentamente presso l’Ufficio preposto all’edilizia privata del comune nel cui territorio ricade l’area oggetto di intervento, la classificazione urbanistica del terreno e la compatibilità con l’edificazione, richiedendo un Certificato di destinazione urbanistica e, se necessario, le dovute autorizzazioni edilizie al Comune. Solo rispettando queste regole la casa prefabbricata può essere lecitamente installata.
Ogni edificio, dalla villetta al condominio o capannone che sia, porta con sé una serie di servizi necessari al proprio godimento (strade di accesso, servizi come l’energia elettrica e/o il gas, le fognature e così dicendo, e al tempo stesso una serie di adempimenti necessari al fine di collocarsi adeguatamente nel contesto proprio urbano (concorrendo alla dotazione di parcheggi di uso pubblico, al verde a servizio della collettività, eccetera).
L’edificazione in un luogo non previsto per l’esercizio di attività industriali o la residenza di persone non permette né il rispetto di questi standard dovuti, né il loro corretto inquadramento che nella pianificazione complessiva dell’abitato sono già stati quantificati e previsti altrove.
Potrebbero interessare anche: Le conseguenze dell’abuso edilizio non sanabile e La sanatoria della tettoia abusiva, quanto costa e quando è possibile?