La normativa sui prezzi esposti al pubblico

In Italia esiste una normativa sui prezzi esposti al pubblico. Si tratta di una normativa specifica che regola l’obbligo di esposizione dei prezzi al pubblico da parte degli esercenti. Questa disciplina è contenuta in particolare nel Codice del Consumo che tutela il diritto dei consumatori ad una corretta e trasparente informazione sui costi dei prodotti offerti.

Nel dettaglio, la legge prevede che i titolari di attività commerciali come negozi, bar, ristoranti ecc. espongano in maniera chiara e ben visibile il prezzo di vendita di ogni prodotto mediante l’utilizzo di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo. L’obbligo vale per tutti i prodotti posti in vendita, sia quelli esposti sugli scaffali che quelli già confezionati.

Fa parzialmente eccezione la merce sfusa, per la quale può essere indicato il prezzo per unità di misura (al kg, al litro, etc.). I prezzi devono essere indicati in Euro, comprensivi di IVA e di ogni altra tassa o diritto. È obbligatorio apporre il prezzo anche su vetrine ed espositori collocati all’ingresso del locale.

Queste regole garantiscono una completa trasparenza per i consumatori, che hanno diritto di conoscere anticipatamente il costo della merce senza dover necessariamente richiederlo. Gli esercenti che non rispettano gli obblighi di esposizione prezzi possono andare incontro a sanzioni amministrative, oltre a danni d’immagine e reclami.

Per un tempo limitato, specialmente in occasione dell’allestimento delle vetrine o degli espositori, il commerciante esporrà un avviso temporaneo appunto indicando l’esposizione ‘in allestimento’ in modo da evitare ogni malinteso circa l’assenza dei dovuti prezzi esposti.

Quali sono le sanzioni amministrative previste per gli esercenti che non rispettano l’obbligo di esposizione dei prezzi?

Le sanzioni amministrative previste per la violazione dell’obbligo di esposizione prezzi sono regolate dal Codice del Consumo e consistono principalmente in:

  • Multa da 516 a 3.098 euro per omessa esposizione dei prezzi per unità di misura (al kg, al litro, etc.);
  • Multa da 516 a 10.329 euro per omessa o errata indicazione del prezzo per i prodotti messi in vendita;
  • Multa aumentata fino al doppio se l’infrazione riguarda beni di prima necessità come alimentari, medicinali, dispositivi di sicurezza;
  • Chiusura dell’esercizio da 1 a 30 giorni in caso di recidiva (cioè se si commette la stessa infrazione più di una volta in 3 anni).

Inoltre, se l’esercente fornisce false indicazioni sui prezzi, può essere punito con l’arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 10.329 euro.

Le multe possono essere aumentate fino al quadruplo se le violazioni coinvolgono realtà complesse come centri commerciali o se generano un significativo danno economico per i consumatori.

L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oppure alle altre autorità locali preposte alla sorveglianza.

Per approfondimento:

Testo del Codice del consumo, emanato con il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori

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