Class action Parmalat: il sito ufficiale per i risarcimenti

CLASS ACTION PARMALAT: FINALMENTE IL SITO INTERNET UFFICIALE PER INFORMARE I
RISPARMIATORI E REGISTRARSI PER I RISARCIMENTI

Firenze, 23 Marzo 2007  – Come e’ noto, la Class Action Parmalat, avviata
negli Usa ha iniziato a dare i primi frutti con una serie di accordi
transattivi che hanno fruttato circa 50 milioni di dollari da distribuire ai
risparmiatori.

L’Aduc e’ stata la prima associazione di consumatori a promuovere l’azione
collettiva dagli Usa sebbene il giudice ha nominato come rappresentanti
della classe soggetti diversi. Il 12 Maggio 2005, avevamo chiesto al giudice
Kaplan ed ai soggetti che controllavano la class action, fra l’altro, di
aprire un sito Internet sul quale fornire tutte le informazioni circa
l’andamento della Class Action (1).

Da oggi, finalmente, tale sito e’ a disposizione di tutti i risparmiatori. A
questo indirizzo

http://www.parmalatsettlement.com/Italian/home.htm

e’ possibile informarsi e registrarsi per ottenere, quando disponibili, i
moduli per partecipare ai risarcimenti stabiliti nell’ambito dell’azione
collettiva. Sul sito e’ possibile leggere, in italiano, il contenuto
dell’accordo transattivo e la notifica emessa dal tribunale.

Ricordiamo che alla class action partecipano tutte "le persone fisiche e
giuridiche che abbiano acquistato titoli di Parmalat Finanziaria S.p.A. e
delle sue controllate e affiliate tra il 5 gennaio 1999 e il 18 dicembre
2003 compresi, avendone subito danno".

Al momento non sono disponibili i moduli per partecipare ai primi
risarcimenti perche’ il Tribunale non ha ancora deciso se dare la sua
"approvazione definitiva" all’accordo.

Quando saranno disponibili sara’ sufficiente, senza alcun costo, seguire le
istruzioni presenti nel sito per ottenere i risarcimenti.

Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio

http://investire.aduc.it

(1)     Per leggere la lettera che avevamo inviato al giudice Kaplan:
http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=113482

Cellulari: Aumenti tariffe, da Wind 10 a Wind 12 illegittima e vessatoria

AUMENTI TARIFFE CELLULARI.  LA RIMODULAZIONE DA WIND 10 A WIND 12 E’ILLEGITTIMA E VESSATORIA. ESPOSTO ALL’AUTORITA’ GARANTE NELLE COMUNICAZIONI

Firenze, 23 Marzo 2007.

Nei giorni scorsi, basandoci su una delibera dell’Autorita’ Garante nelle Comunicazioni avevamo sostenuto il contrario, ma dopo un’attenta disanima giuridica e giurisprudenziale, siamo arrivati alla conclusione che la rimodulazione del contratto di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, che il gestore ha notificato ai suoi utenti nei giorni passati, non e’ legittima: le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte del gestore, sono vessatorie e quindi nulle.

Nello specifico:

1 – nel contratto Wind (artt. 2.4 e 3.3) sono vessatorie le clausole che
prevedono modifiche contrattuali e di servizio da parte del gestore. Il
Codice al Consumo (1) individua come vessatorie quelle condizioni che
consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso".  Giustificato
motivo che non compare nel contratto Wind e neppure nel messaggio Sms con
cui il gestore ne ha dato comunicazione.

2  – Il comportamento di Wind determina a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto (2).

3 – L’art. 2.4 del contratto Wind, e’ illegittimo perche’ viola anche il
Codice delle Comunicazioni elettroniche (3). Vi si legge: "WIND proporra’ al
Cliente eventuali modifiche del Contratto tramite comunicazione scritta
nella fattura successiva o con altro mezzo". Questo presuppone che il
gestore possa modificare le condizioni generali (ed anche le tariffe), salvo
comunicarlo uno o piu’ mesi dopo in fattura: l’utente -anche recedendo senza
penali- si troverebbe di fronte ad uno o piu’ mesi di fatture maggiorate e
gia’ pagate. La legge, invece, dice che gli aumenti devono essere comunicati
almeno un mese prima del loro avvio, si’ da dare all’utente la possibilita’
di recedervi.

Pertanto, gli utenti Wind potranno richiedere al gestore il rispetto del contratto, ovvero la tariffa precedentemente pattuita (Wind 10), e un risarcimento di tutti gli importi addebitati illegittimamente, tramite messa in mora:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=111051

E’ opportuno fare anche una segnalazione all’Autorita’ garante delle
Comunicazioni http://www.agcom.it

Per conto nostro, vi abbiamo gia’ provveduto.

Claudia Moretti, legale Aduc

Scontrino fiscale: Non è obbligatorio per il consumatore

Roma, 23 Marzo 2007.

Non c’e’ obbligo per il cittadino di conservare lo scontrino fiscale da mostrare agli ispettori. Possiamo, insomma, uscire tranquillamente dal ristorante senza beccarci una multa.

Ancora oggi numerosi consumatori ci chiedono notizie in merito. L’obbligo era stato previsto dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art.11, che recitava "Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire due milioni.".

La legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 33, aboliva tale disposizione, prescrivendo che  "…e’
abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

Per evadere questo obbligo la fantasia italiana si e’ sbizzarrita.
Ci riferivano che a Napoli, nei ristoranti particolarmente cari, era stato ingaggiato un "accompagnatore fiscale", una persona, cioe’, che, sempre con le medesima ricevuta, scortava all’uscita i clienti fino alla loro
automobile; in caso di controlli la ricevuta veniva prontamente esibita. In un momento di resipiscenza il Parlamento ha abolito questa norma che imponeva al consumatore di diventare controllore dell’operato altrui.

Ovvio che consigliamo a tutti di farsi rilasciare fatture, ricevute e scontrini.
Ci sembra un atto civico.

Primo Mastrantoni, segretario Aduc

Amnesty: Ritirare la pubblicità  di Dolce e Gabbana

COMUNICATO STAMPA  
CS25-2007

RITIRARE LA PUBBLICITA’ DI DOLCE E GABBANA!

La Sezione Italiana di Amnesty International ha duramente criticato la
nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana, presentata in questi
giorni anche in Italia.

La campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana presente sui mezzi
d’informazione rischia di rappresentare un’apologia dell’uso della
violenza nei confronti delle donne ed e’ un contributo veramente
inaccettabile dei due stilisti italiani alla vigilia della Giornata
internazionale della donna. L’associazione auspica che, come recentemente
successo in Spagna, sia ritirata al piu’ presto.

Dal 2004, Amnesty International conduce la campagna mondiale ‘Mai piu’
violenza sulle donne’, per denunciare e fermare un fenomeno che colpisce,
in molti paesi, due donne su tre e da cui l’Italia non e’ affatto immune,
come denunciato dall’ultimo rapporto Istat. Il diritto delle donne a
vivere libere dall’incubo della violenza ha bisogno di tutto meno che di
immagini come quelle di Dolce e Gabbana.

Opinioni: La class action all’italiana non aumenta la responsabilità  dei produttori

L’introduzione delle azioni collettive crea legittime aspettative di maggior protezione dei risparmiatori, frequenti vittime di clamorosi scandali finanziari, e induce a sperare nel risarcimento individuale dei consumatori danneggiati dalla formazione da cartelli già sanzionati dall’Autorità antitrust. Tuttavia, l’esperienza degli Stati Uniti evidenzia un ruolo altrettanto importante delle azioni collettive per risarcimento di danni causati da prodotti difettosi e fondate sulla responsabilità civile dei produttori. Coprono una vasta categoria di incidenti: dalle contaminazioni con amianto ai danni prodotti da farmaci, dalle trasfusioni con sangue infetto alle esplosioni di contenitori. La loro popolarità è cresciuta fino al punto di ispirare alcuni romanzi, la cui trama ruota intorno a risarcimenti milionari, da ripartire fra vaste platee di vittime e pochi professionisti del diritto.
Basterà una legge sulle class action per diffondere anche in Italia una simile tradizione? Probabilmente no, dal momento che restano notevoli le differenze fra Europa e Stati Uniti per quanto riguarda il regime di responsabilità oggettiva del produttore, le garanzie offerte dallo Stato sociale e il costo di accesso alla giustizia. (…)

Sky: Aumenti, lamentele, pubblicità  ingannevole, ora il consumatore può dire basta

E’ in vigore il decreto Bersani (DL 31-01-07 N. 7-GAZZETTA UFFICIALE n. 26 del 01-02-07) che recita:
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Opinioni: Metti una farmacia tra Antitrust e Corte Costituzionale

In Italia, la distribuzione al dettaglio dei farmaci è caratterizzata da un assetto anticoncorrenziale. La Commissione europea vede il nostro paese secondo solo alla Grecia per sovraregolamentazione del comparto e al primo posto per ricavo medio sulla singola unità di farmaco: oltre il 34 per cento in più della media dell’ Unione europea e oltre l’80 per cento in più del Regno Unito.