Cessione del credito quando c’è dolo o colpa grave?

Dopo lunghissima incertezza sulle sorti dei crediti attesi da migliaia di imprese impegnate per mesi anche economicamente nell’efficientamento energetico di vecchie abitazioni e ora sull’orlo del fallimento, l’Agenzia delle Entrate si è finalmente espressa con la propria Circolare nr. 33/E/2022 chiarendo che permarrà esclusivamente il blocco della cessione del credito quando c’è dolo o colpa grave.

Il blocco dei crediti ceduti, fino ad allora mantenuto a tutela non solo del fornitore / cessionario ma anche (e potremmo dire anche soprattutto) a tutela del cliente / beneficiario finale oltre che delle banche interessate viene quindi circoscritto alle sole ipotesi di irregolarità caratterizzate da dolo o colpa grave mentre viene finalmente risolto nelle più leggere ipotesi di colpa lieve.

La possibilità di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso di tutte le eventuali irregolarità riscontrabili, anche minime, avrebbe aperto necessariamente una serie interminabile di contenziosi che, coinvolgendo inevitabilmente anche le banche, aveva prudenzialmente suggerito di non dar corso a trasferimenti di denaro che dovessero successivamente essere magari recuperati, spesso presso beneficiari di fatto incapienti.

Il beneficio della cessione del credito era infatti ammesso anche a beneficio di chi non vantasse un vero e proprio credito fiscale, ciò al fine di permettere l’efficientamento energetico di quante più abitazioni possibile, anche se di proprietà di soggetti che non fossero del tutto in regola avendo magari chiesto la rateizzazione di cartelle fiscali scadute.

Come detto, risolvendo una situazione divenuta insopportabile (a detta di alcuni anche per rivalsa politica), opererà il blocco della cessione del credito quando c’è dolo o colpa grave. E’ quindi importante chiarire in quali casi si possa parlare di dolo e di colpa grave.

Dolo

Si intende per dolo l’intenzione di provocare l’evento dannoso. La violazione compiuta deve quindi essere inequivocabilmente finalizzata a ottenere un beneficio di cui l’autore (o gli autori) sono perfettamente consapevoli di non avere diritto. E’ il caso, ad esempio, di lavori non eseguiti e documentati attingendo alla documentazione di diversi immobili, oppure per lavori attestati come rientranti nei benefici di legge ma, di fatto, di diversa natura.

Colpa grave

Si intende invece per colpa grave quella del tecnico / professionista chiamato alle certificazioni relative ai lavori oggetto del bonus fiscale che omette un adempimento dovuto oppure lo esegue in maniere del tutto non in linea con la normativa specifica oppure in palese contrasto con la professionalità dovuta in ragione del proprio ruolo o abilitazione professionale.

Responsabilità solidale

Nelle suddette ipotesi di colo o colpa grave la cessione del credito non sarà possibile e tutti i soggetti che ne avrebbero tratto giovamento (impresa, professionista e proprietario) sono responsabili in solido per il recupero delle somme eventualmente erogate e, a opinione di chi scrive, per i debiti contratti, ad esempio verso i fornitori di materiali non ancora saldati.

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