Prudentemente sottoscritta da molti nell’eventualità di una inabilità al lavoro, invalidità o perfino morte a seguito di un infortunio, in certi casi potrebbe rendersi necessario dare la disdetta della polizza assicurativa infortuni.
Le ricadute (economiche) di un infortunio coinvolgono non solo l’infortunato ma anche la sua famiglia. Abbiamo già visto come per i dipendenti sia prevista una forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e una responsabilità ulteriore in capo al datore di lavoro ma, per i non-dipendenti, una polizza assicurativa per gli infortuni rappresenta di sicuro un aiuto nel caso di invalidità o inabilità temporanea dal lavoro come per i familiari in caso di morte.
In quali casi non opera la polizza assicurativa infortuni?
Caratteristica di tutte le assicurazioni è l’aleatorietà dell’infortunio che, quindi, non deve essere determinato da comportamenti dell’assicurato che determinino l’evento-infortunio. Nessuna assicurazione risarcirà l’assicurato che si sia messo alla guida di un mezzo per la cui guida non fosse abilitato, o che abbia agito sotto l’influsso di alcool o droghe ad esempio…
Entro quando si può dare la disdetta della polizza assicurativa infortuni?
Esistono due possibilità di disdetta: la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la seconda entro 60 giorni dal termine annuale.
Nel caso di recesso / disdetta comunicato entro i primi 30 (trenta) giorni di validità della polizza l’assicurato dovrà anche indicare l’IBAN dove ricevere il rimborso della porzione di premio già versata e di cui, evidentemente, non beneficerà…
Il comma 4 dell’art. 5 del Decreto legge nr. 7 del 2007 prevede poi che in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Ciò significa che al termine dell’anno in corso si può impedire il rinnovo per l’anno seguente purché la disdetta sia data prima degli ultimi 60 (sessanta) giorni. Fino all’ultimo giorno dell’anno in corso, quindi anche dopo la comunicazione della disdetta, la copertura assicurativa opererà regolarmente venendone inibito solo il rinnovo.
Come dare la disdetta della polizza assicurativa infortuni?
Come per tutte le comunicazioni ‘importanti’, anche la disdetta della polizza infortuni va data in forma scritta avendo cura di poter dimostrare l’avvenuto invio. Mediante invio di raccomandata a.r. quindi oppure recandosi dall’assicurazione e facendosi firmare (e datare) per ricevuta una copia della comunicazione con la quale, semplicemente, si comunicherà l’intenzione di non rinnovare l’assicurazione alla scadenza i cui estremi dovranno essere riportati.
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Per approfondimento:
Decreto legge 31 gennaio 2007, nr. 7 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007
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