Così come avviene per ogni altra categoria professionale, altrettanto può accadere che intervenga la prescrizione dei crediti degli avvocati che siano stati maturati come compenso per le proprie prestazioni.
La prescrizione dei crediti degli avvocati nei confronti dei propri clienti è infatti anzitutto regolata dall’articolo 2956 del Codice civile che, pur fissando il criterio generale della prescrizione decennale dei crediti, anticipa la possibilità di una prescrizione breve per certe categorie di crediti tra cui quelli dei professionisti.
‘Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.’.
Articolo 2956 del Codice civile
I crediti professionali degli avvocati si prescrivono quindi nel termine di 3 (tre) anni con la conseguenza che, trascorsi tre anni dalla data in cui i compensi per le prestazioni professionali siano divenuti esigibili, il diritto al pagamento di tale credito non sarà più azionabile in sede giudiziale.
Abbiamo già avuto modo di trattare argomenti correlati nel nostro articolo: Prescrizione dei compensi professionali: inesigibili dopo 3 anni! e, sempre in tema di prescrizione, con l’articolo: Prescrizione delle bollette di acqua, luce e gas: come non pagarle.
Da quando decorre il termine di prescrizione dei crediti degli avvocati?
Prima di ritenersi liberi da ogni obbligo nei confronti del proprio avvocato sarà bene verificare attentamente la data in cui sia scaduto il termine ultimo di pagamento fissato nella richiesta di pagamento ricevuta a mezzo raccomandata a.r., raccomandata a mano o PEC sotto forma di messa in mora, ingiunzione di pagamento, precetto… In mancanza di un vero e proprio invito o intimazione al pagamento, bisognerà verificare la data dell’ultima fattura inviata dal professionista. Solo nell’eventualità che questi due predetti termini manchino e non sia possibile altrimenti determinare il tempo dal quale il termine decorre, bisognerà accertare quale sia il giorno dell’ultima prestazione resa a favore del cliente, magari depositando una memoria o relazionando l’interessato sull’andamento dell’azione legale.
L’articolo 2935 del Codice civile prevede infatti che: ‘La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere’ e ciò coincide con i tre casi sopra rappresentati.
E’ bene ricordare che ogni richiesta intervenuta prima dello scoccare del terzo anno interrompe il decorso della prescrizione e la rinnova per un uguale periodo, in questo caso per ulteriori 3 (tre) anni.
Quali sono le conseguenze della prescrizione dei crediti degli avvocati?
Prescrizione significa estinzione del diritto. Una volta trascorsi i 3 (tre) anni calcolati come spiegato sopra l’avvocato non potrà più ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali.
Nel caso in cui il professionista tenti di recuperare giudizialmente il proprio compenso nonostante sia prescritto, l’intervenuta prescrizione non potrà essere rilevata d’ufficio dal Giudice e dovrà essere fatta valere dal cliente stesso.
Come comportarsi una volta accertata la prescrizione dei crediti degli avvocati?
Al fine di evitare quindi inutili contenziosi, dispendiosi di tempo e denaro, è opportuno che il cliente risponda mediante raccomandata a.r., raccomandata a mano o PEC alla richiesta dell’avvocato, evidenziando come sia ormai trascorso il termine previsto dall’articolo 2956 del Codice civile e quindi sia ormai intervenuta la prescrizione con quanto ne consegue.
Nulla vieta, ovviamente, di saldare i propri debiti nei confronti del professionista anche oltre il termine di prescrizione degli stessi che sia trascorso, magari, per una semplice svista.
Photo credit, Adobe Stock license 1981022206