Prescrizione dei compensi professionali: inesigibili dopo 3 anni!

prescrizione dei compensi professionali

Abbiamo trattato in diverse occasioni l’istituto della prescrizione legale che oggi esaminiamo nella variante della prescrizione dei compensi professionali. Secondo la normativa, decorso infatti un certo periodo predeterminato dalla legge caso per caso senza che l’avente diritto lo eserciti, questo si estinguerà, formalizzando quindi la situazione di fatto e incerta protratta nel tempo.

Come per le fatture delle utenze (vedi: Prescrizione delle bollette di acqua, luce e gas: come non pagarle) anche i crediti dei professionisti per proprie prestazioni sono quindi soggetti a prescrizione se non chiesti al cliente nelle giuste forme e nei giusti termini.

E’ lo stesso articolo 2946 del Codice civile che, pur fissando il criterio generale della prescrizione decennale dei crediti, anticipa la possibilità di una prescrizione breve laddove riporta chiaramente: ‘…fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni’.

Ai sensi dell’articolo 2956 del Codice civile infatti è precisato che: ‘Si prescrive in tre anni il diritto:​ ​1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;​ ​2) dei professionisti, per il compenso​ ​dell’opera prestata e​ ​per il rimborso delle spese correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.’.

Si noti che il tema della prescrizione dei compensi professionali non riguarda quindi solo avvocati, notai, architetti, giornalisti e professionisti in genere ma, come appena visto, anche insegnanti e prestatori di lavoro.

Ciò detto, appare di fondamentale importanza l’individuazione del dies a quo, ossia il giorno esatto a partire dal quale calcolare l’eventuale prescrizione intervenuta.

Nel caso della prescrizione dei compensi professionali degli avvocati, riportiamo a questo proposito uno stralcio della interessante recente Ordinanza nr. 11500 del 2022 della Corte di Cassazione pubblicata dall’Avvocato Andreani in cui la Corte individua con esattezza il momento a partire dal quale vada calcolato il decorso, o meno, del termine triennale: ‘La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento​ ​dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957, comma 2, c.c.​’​.

Nel caso quindi, ad esempio, dell’assistenza legale durante le trattative per la stipula di un contratto, il dies a quo coinciderà con la firma di quell’accordo; nel caso di una procura alle liti per l’assistenza in giudizio finalizzata a una separazione, un divorzio o a un qualunque altro giudizio finalizzato a far valere un proprio diritto o a resistere alle ingiuste pretese altrui, il dies a quo coinciderà con la sentenza del Giudice o con la firma di un’eventuale transazione che metta fine alla contesa.

Una volta così individuato il decorso dei 3 anni, prima di considerare prescritto il compenso dovuto al professionista, occorrerà accertare anche che quest’ultimo non abbia inviato al cliente alcuna richiesta di pagamento dei propri compensi mediante raccomandata, PEC o altro mezzo che riporti in modo inequivocabile data certa e certezza sull’avvenuta consegna al destinatario nei 3 (tre) anni seguenti. Solo così potrà dirsi intervenuta la prescrizione dei compensi professionali e dei relativi crediti rimettendo così solo alla sensibilità del cliente l’obbligo di onorare il relativo debito.

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