L’annullamento del matrimonio dopo la separazione consensuale

La legge prevede la possibilità di ottenere l’annullamento del matrimonio dopo la separazione consensuale (in verità, anche dopo una separazione giudiziale) con iter e conseguenze diverse a seconda del tipo di matrimonio celebrato.

Oltre al matrimonio civile, celebrato da un Ufficiale di Stato civile e con implicazioni esclusivamente circoscritte al nostro Codice civile, e al matrimonio religioso celebrato in chiesa e regolato dai princìpi del diritto canonico, in virtù dei patti lateranensi del 1929 tra Stato italiano e Santa Sede esiste infatti anche il matrimonio concordatario che, benché celebrato in chiesa dal Sacerdote, lo assoggetta tanto all’àmbito civilistico quanto all’àmbito ecclesiastico.

L’annullamento del matrimonio dopo la separazione consensuale è quindi possibile in alternativa al divorzio ma con una differenza fondamentale rispetto a quest’ultimo: se il divorzio sancisce il venir meno della volontà dei coniugi di instaurare e perseguire un percorso di vita comune dopo averlo suggellato con le formule di rito pronunciate davanti al Sacerdote e con la firma sul registro dello Stato civile, con l’annullamento del matrimonio viene dichiarata l’assenza ab origine, ossia sin dal principio, di quella volontà e di conseguenza sarà come se il matrimonio non abbia mai avuto luogo.

La procedura è distinta a seconda che si intenda annullare il matrimonio civile oppure quello religioso, così come sono diversi i presupposti e leggermente diverse sono le conseguenze.

L’annullamento del matrimonio religioso

Per l’annullamento del matrimonio religioso occorre rivolgersi alla Sacra Rota, ossia l’equivalente del Tribunale ordinario nell’Ordinamento giuridico italiano, dimostrando l’esistenza di una delle seguenti cause espressamente tipizzate:

  • presenza di un voto di castità (cann. 1087-1088);
  • impotenza sessuale assoluta* (can. 1084);
  • opposizione alla procreazione;
  • matrimonio non consumato (can. 1142; cann. 1697-1706).
  • consanguineità, affinità o parentela (cann. 1091 – 1092 – 1094);
  • presenza di altro matrimonio valido (can. 1085);
  • errore sulla persona (can. 1097).
  • diverso credo religioso tra le parti (can. 1086);
  • celebrato a seguito di ratto a scopo matrimonio (can. 1089);
  • violenza fisica o minaccia (can. 1103);
  • discendente da un diverso atto criminoso (can. 1090);
  • incapacità psichica di uno degli sposi (can. 1095);
  • simulazione.
  • Per impotenza sessuale assoluta si intende l’incapacità di avere rapporti sessuali (impotentia coeundi) e l’incapacità di generare figli (impotentia generandi) non limitatamente in relazione al coniuge ma aprioristicamente.

L’annullamento del matrimonio civile

Così come per il matrimonio religioso, anche quello civile prevede un’elencazione precisa di cause in presenza delle quali può procedersi all’annullamento del matrimonio dopo la separazione consensuale, ossia:

  • quando il matrimonio non è stato celebrato rispettando forma e sostanza previste dalla legge (articoli 84-89 Codice civile);
  • quando il consenso di una o entrambe le parti è stato ottenuto con minaccia (art. 122 Codice civile);
  • quando il matrimonio è stato contratto senza conoscere fatti gravi relativi all’altro coniuge come malattie fisiche o psichiche significative, condanne penali, reati riguardanti la prostituzione oppure una gravidanza che coinvolga persona diversa dal coniuge (art. 122 Codice civile);
  • quando entrambi i coniugi hanno simulato il matrimonio, celebrandolo cioè secondo la forma prevista ma con l’occulto accordo di non vivere insieme (art. 123 Codice civile).

L’azione promossa con atto di citazione innanzi il Tribunale ordinario civile del convenuto dovrà essere avviata entro un anno dalla celebrazione del matrimonio o dal giorno in cui il coniuge abbia appreso dell’esistenza di una delle cause di annullamento del matrimonio e avrà generalmente un iter più breve di una causa di divorzio giacché, a differenza di quest’ultima, tralascerà del tutto aspetti complessi quali l’assegnazione di beni o la determinazione di un assegno di mantenimento** giacché come detto, a seguito dell’annullamento, sarà semplicemente come se il matrimonio non sia mai stato celebrato!

** Nel caso in cui uno dei coniugi fosse al corrente dell’esistenza di un motivo di nullità del matrimonio e l’abbia scientemente nascosta all’altro/a, il Giudice potrà disporre l’obbligo di versamento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge ingannato.

Effetti dell’annullamento sui figli nati dal matrimonio

Gli effetti della pronuncia di annullamento non avrà effetti pregiudizievoli sui figli della (ex) coppia. In virtù della Legge nr. 219 del 1912 che, con numerose successioni modifiche e integrazioni, ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi (nati all’interno di un matrimonio) e figli naturali (nati al di fuori di un matrimonio) ciascuno dei coniugi dovrà provvedere al loro mantenimento e congiuntamente occuparsi della loro istruzione ed educazione benché collocati presso uno solo di essi.

Si legga per completezza di trattazione anche l’articolo: Cosa comporta l’affidamento esclusivo alla madre?

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