Si può denunciare l’avvocato per negligenza?

Il rapporto che si instaura tra un Cliente e il proprio Avvocato è un contratto a tutti gli effetti e ha come finalità la prestazione intellettuale del professionista che si obbliga a fare, nell’interesse del proprio assistito, tutto quanto la Legge permette al fine di tutelarne le ragioni in giudizio con l’effetto che non solo è possibile denunciare l’avvocato per negligenza ma si potrà anche sperare di ottenere un risarcimento quando sia dimostrata.

Prima di proseguire, si tenga presente che quella dell’Avvocato non è un’obbligazione di risultato ma di mezzi. Dovere del professionista non è cioè quello di assicurare al Cliente la vittoria in giudizio ma di porre in atto tutto quanto lecitamente a disposizione del Cliente affinché il Giudice ne valuti correttamente le ragioni.

Altrettanto va precisato che il termine ‘denunciare’ può prestarsi a malintesi, specialmente tra chi non ha dimestichezza con termini legali. Per chiarezza, diciamo che nei paragrafi che seguono tratteremo più propriamente la possibilità di fare causa contro l’avvocato per negligenza in sede civile quindi e, solo alla fine, parleremo della possibilità di denunciare l’avvocato per negligenza in sede penale o all’Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Tutto ciò premesso, il contratto tra Cliente e Avvocato è di natura intellettuale, ciò significa che rispetto a un contratto di diversa natura in cui è facile valutarne anche a prima vista la più o meno corretta esecuzione, nel caso di precise procedure da seguire, termini di decadenza e di prescrizione da rispettare, e così via, la valutazione sulla negligenza dell’avvocato o meno non è semplice.

Un primo indizio che possa far sorgere legittimamente l’idea di denunciare l’avvocato per negligenza è, ovviamente, l’infelice esito di una causa, specialmente quando il Cliente abbia evidentemente la ragione dalla propria parte. Ad esempio, ciò avviene di fronte a una richiesta di pagamento di una fattura abbia la contabile con cui possa dimostrare di aver già adempiuto o quando la prestazione richiesta sia palesemente non eseguita senza alcuna valida ragione…

Come procedere, quindi? Secondo l’articolo 1176, 2 comma, del Codice civile: ‘Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata’. Appare quindi evidente che la verifica puntuale del fatto che il professionista abbia effettivamente eseguito, correttamente, tutto quanto possibile, può solo essere affidata ad altro professionista di fiducia il quale, nell’interesse del decoro dell’intera categoria professionale, sarà di sicuro obiettivo nella valutazione (per non incorrere, a propria volta, in una azione per negligenza).

Qualora la negligenza sia stata accertata dal secondo professionista e poi in giudizio, al Cliente spetterà un risarcimento a copertura dei danni subìti e documentati, oltre alle spese legali sostenute per aver giustizia, il cui pagamento è garantito dall’assicurazione obbligatoria che ogni Avvocato deve contrarre per poter esercitare. Come per ogni azione di risarcimento danni, andranno evidentemente dimostrati i danni subìti e il cosiddetto nesso eziologico, cioè la stretta relazione causa-effetto, tra la negligenza dell’Avvocato e l’aver subìto i danni lamentati.

Come detto in apertura, quello tra Cliente e Avvocato è un contratto per cui, prima di denunciare l’avvocato per negligenza o intraprendere una qualunque azione è bene verificare che i pagamenti convenuti siano stati rispettati per non prestare il fianco alla facile obiezione da parte del professionista sull’inadempimento del Cliente che giustificherebbe la risoluzione del contratto che lo stesso lamenta non essere stato adempiuto correttamente. In verità, a giudizio di chi scrive, in questo caso subentrerebbe anche la cosiddetta tutela dell’affidamento secondo la quale il professionista resterebbe responsabile qualora non abbia chiaramente, formalmente e inequivocabilmente comunicato al Cliente l’abbandono dell’incarico…

Ultima verifica dovuta riguarda il termine di prescrizione decennale della responsabilità dell’Avvocato nei confronti del Cliente, da non confondere con la prescrizione triennale dei compensi dovuti al professionista oltre i quali il Cliente potrebbe legittimamente non pagare. Si veda sull’argomento: Prescrizione dei compensi professionali: inesigibili dopo 3 anni!

Sin qui, il rimedio civilistico alla negligenza dell’Avvocato.

Sarà possibile denunciare l’avvocato per negligenza in senso proprio, ossia in sede penale, qualora la negligenza trovi fondamento nella deliberata intenzione di non adempiere al mandato con la dedizione e competenza dovute e in sede disciplinare, presso l’Ordine di sua appartenenza qualora il comportamento sia in contrasto con l’Ordinamento professionale forense del 1912 e il Codice deontologico forense del 2018. Tutte valutazioni che vanno lasciate al secondo professionista per la competenza richiesta.

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