Il licenziamento per giusta causa da parte del dipendente

Nel complesso intreccio dei diritti e doveri che convivono nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il licenziamento per giusta causa da parte del dipendente costituisce una freccia all’arco di quest’ultimo per interrompere istantaneamente la prosecuzione di un rapporto di lavoro gravemente compromesso.

Beninteso, il rimedio del licenziamento per giusta causa da parte del dipendente non può aver luogo in qualunque circostanza, magari perché quest’ultimo abbia ricevuto un’offerta di lavoro migliore o perché semplicemente si sia stancato di quel lavoro. Si tratta infatti di un rimedio previsto dalla legge in circostanze estremamente gravi che impediscano del tutto la prosecuzione del rapporto, anche temporanea.

Fondamento dell’istituto è infatti l’articolo 2119 del Codice civile che, a proposito del Recesso per giusta causa, così recita: Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto‘. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.’.

A seconda del contratto collettivo applicabile e dalla dimensione dell’organizzazione lavorativa è possibile trovare una elencazione tassativa delle situazioni riconducibili a giusta causa per cui consigliamo di approfondire con il proprio legale di fiducia prima di fare alcunché tuttavia, se da parte del datore di lavoro rappresenterebbe giusta causa per il licenziamento del lavoratore il comportamento rissoso di quest’ultimo, il venir meno dell’obbligo di fedeltà oppure ancora lo scars(issim)o rendimento, per fare qualche esempio, a parere di chi scrive potrebbero altrettanto giustificare il licenziamento per giusta causa da parte del dipendente l’aggressione verbale sul posto di lavoro o l’applicazione di grandi differenze negli stipendi tra uomini e donne in azienda.

In ogni caso, il Giudice procederà a una valutazione della gravità del comportamento in relazione alle circostanze concrete per cui la mancata corresponsione degli stipendi, dei contributi previdenziali, episodi di mobbing, la richiesta di compiere atti illeciti o molestie sessuali sul luogo di lavoro giustificheranno sicuramente il licenziamento per giusta causa da parte del dipendente.

Tutto ciò detto e verificato da parte del lavoratore l’indiscutibile presenza di una giusta causa, questo dovrà dare le dimissioni senza lasciar passare troppo tempo dalla grave violazione che, si presume, insopportabile.

Autonomamente dal sito dell’INPS oppure per tramite di patronati, sindacati, eccetera, il lavoratore dovrà seguire la procedura telematica attraverso la quale comunicare formalmente le proprie dimissioni per giusta causa in modo che possa essergli riconosciuto lo stipendio relativo al periodo di preavviso altrimenti previsto.

Photo credit, Adobe Stock license 178535204