Con la celebrazione del matrimonio e, quindi, del progetto di vita congiunto dei coniugi, si pone la questione della gestione e del destino dei beni acquisiti da ciascuno di essi e a tal fine bisogna capire bene quali siano le differenze tra separazione e comunione dei beni.
Il principio generale e applicato salvo diversa volontà manifestata dai coniugi al momento del matrimonio è quello della comunione dei beni.
L’articolo 177 del Codice civile dispone a questo proposito che: ‘Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi’.
Ciò significa che i beni di cui ciascun coniuge già era proprietario anteriormente al matrimonio continueranno a essere di proprietà esclusiva di quest’ultima/o mentre tutti i beni acquistati successivamente al giorno delle nozze, questi saranno considerati di proprietà di entrambi in ragione del 50% (cinquanta percento) ciascuno. Indipendentemente dal fatto che il bene provenga per successione a uno solo di essi o dal fatto che l’acquisto sia stato effettuato con i risparmi di uno solo di essi.
Si delinea qui una delle principali differenze tra separazione e comunione dei beni: nel caso di comunione dei beni tutti i beni di cui uno dei coniugi diventi proprietaria/o successivamente alle nozze saranno di proprietà comune.
Viceversa, nel caso di separazione dei beni, così come i beni di proprietà di ciascun coniuge anteriormente al matrimonio erano e restano di proprietà esclusiva di quest’ultima/o, altrettanto accadrà per i beni che a qualunque titolo diventino di proprietà rispettivamente dell’una o dell’altro.
Le differenze tra separazione e comunione dei beni non finiscono qui.
Oltre alla proprietà in senso stretto, seguiranno distinti destini anche i cosiddetti frutti che la proprietà saprà dare. Potrebbero essere i canoni di locazione o di affitto di un immobile, gli utili di un’azienda e, in senso opposto, l’obbligo di far fronte alle spese relative quello specifico bene, sia a titolo di imposte, tributi locali, manutenzione ordinaria e straordinaria, eccetera.
Abbiamo già trattato l’argomento a livello generale nell’articolo: Comunione o separazione dei beni, quale scegliere? di cui consigliamo la lettura.
Per concludere qui la rassegna delle differenze tra separazione e comunione dei beni riteniamo utile citare la diversa funzione di ‘scudo’ che comunione e separazione dei beni forniscono rispettivamente nel caso in cui il patrimonio dell’uno o dell’altro coniuge venisse aggredito dai propri creditori: nel caso di separazione dei beni, ciascun bene sarà aggredibile nella misura del credito senza che il patrimonio dell’altro coniuge abbia alcunché da temere. Nel caso della comunione dei beni, invece, ogni bene in comunione sarà aggredibile nella misura massima del 50%, ossia la percentuale che salvo diversa indicazione si intende di proprietà di ciascun coniuge.
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