La discrezionalità tecnica e quella amministrativa dell’amministrazione

La discrezionalità tecnica e quella amministrativa dell’amministrazione

La discrezionalità tecnica e quella amministrativa sono due concetti fondamentali nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Entrambe si riferiscono alla possibilità che l’amministrazione ha di prendere decisioni in autonomia, senza essere vincolata da precise disposizioni normative. Tuttavia, le due forme di discrezionalità presentano alcune differenze che è importante conoscere.

La discrezionalità tecnica si riferisce alla possibilità che l’amministrazione ha di valutare e decidere in base a criteri tecnici e professionali. In altre parole, l’amministrazione può scegliere tra diverse soluzioni tecniche, valutando quale sia la più idonea per raggiungere l’obiettivo prefissato. Questa forma di discrezionalità è tipica di settori come l’edilizia, l’urbanistica o l’ambiente, dove è necessario valutare aspetti tecnici e scientifici.

Diversamente, la discrezionalità amministrativa riguarda la possibilità che l’amministrazione ha di valutare e decidere in base a criteri di opportunità e convenienza. In questo caso, l’amministrazione può scegliere tra diverse alternative, valutando quale sia la più vantaggiosa dal punto di vista economico, sociale o politico. Questa forma di discrezionalità è tipica di settori come l’assegnazione di finanziamenti pubblici o la gestione delle risorse umane.

Entrambe le forme di discrezionalità sono legittime e necessarie per l’amministrazione pubblica, in quanto consentono di adattare le decisioni alle specifiche esigenze e circostanze. Tuttavia, è importante sottolineare che la discrezionalità non è assoluta, ma è soggetta a limiti e controlli.

In primo luogo, la discrezionalità tecnica e quella amministrativa devono essere esercitate nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza. Ciò significa che l’amministrazione deve agire in conformità alle norme di legge, senza discriminazioni o favoritismi, e perseguendo l’obiettivo di garantire il miglior risultato possibile.

Inoltre, la discrezionalità tecnica e quella amministrativa sono soggette a controlli giurisdizionali. Ciò significa che le decisioni prese dall’amministrazione possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo, che verifica la legittimità e la correttezza delle stesse. In particolare, il giudice può verificare se l’amministrazione ha agito all’interno dei margini di valutazione che le sono stati riconosciuti.

I margini di valutazione sono il terzo elemento fondamentale da considerare. Essi rappresentano la discrezionalità che l’amministrazione ha nell’interpretare e applicare le norme di legge. In altre parole, l’amministrazione può scegliere tra diverse soluzioni interpretative, purché queste siano ragionevoli e coerenti con il sistema normativo. Tuttavia, i margini di valutazione non sono illimitati, ma sono definiti dalla legge stessa.

Ad esempio, nel caso della discrezionalità tecnica, i margini di valutazione sono definiti dai principi scientifici e tecnici che regolano il settore di competenza. L’amministrazione deve quindi attenersi a tali principi e non può prendere decisioni che siano contrarie alle conoscenze scientifiche o alle buone pratiche professionali.

Nel caso della discrezionalità amministrativa, i margini di valutazione sono definiti dai principi di opportunità e convenienza. L’amministrazione deve quindi valutare attentamente le diverse alternative e scegliere quella che appare più vantaggiosa per l’interesse pubblico. Tuttavia, l’amministrazione non può agire in modo arbitrario o irragionevole, ma deve motivare adeguatamente le proprie decisioni.

In conclusione, la discrezionalità tecnica e quella amministrativa sono due forme di autonomia decisionale che l’amministrazione pubblica ha. Tuttavia, queste forme di discrezionalità sono soggette a limiti e controlli, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza. Inoltre, i margini di valutazione definiscono la discrezionalità che l’amministrazione ha nell’interpretare e applicare le norme di legge.