Prima di entrare nel dettaglio dei vantaggi dell’aggiudicarsi un immobile all’asta, iniziamo col dire che per partecipare all’asta immobiliare è necessario consultare i vari portali online specializzati dove vengono regolarmente pubblicati i dettagli degli immobili all’incanto, come la loro descrizione, il prezzo base d’asta e tutte le caratteristiche raccolte generalmente nella perizia redatta dal tecnico designato dal Giudice anche se è ovviamente buona norma effettuare comunque un sopralluogo per verificare direttamente le condizioni dell’immobile.
Per partecipare bisognerà versare una cauzione, generalmente pari al 10% della base d’asta se non previsto diversamente, e presentare per tempo al Tribunale un’offerta economica vincolante, in busta sigillata, con l’indicazione del proprio nome, cognome e recapiti in quanto soggetto offerente e di quanto nel bando sia eventualmente richiesto.
Il giorno dell’asta, all’apertura delle offerte, se la propria risulterà essere l’offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo indicato nell’incanto, questa verrà accettata e si diventerà immediatamente aggiudicatari dell’immobile.
I vantaggi dell’aggiudicarsi un immobile all’asta sono molti, dal prezzo spesso conveniente, frutto di numerose precedenti aste deserte che possono ridurre il prezzo di aggiudicazione anche alla metà del corrente valore di mercato; all’assenza di intermediari e rispettive percentuali per la mediazione. Inoltre si acquista un bene senza debiti o pesi reali conseguenza di posizioni debitorie pregresse; non sarà necessario rivolgersi a un Notaio e, ci sono 6 mesi per regolarizzare la propria posizione.
Attenzione però! La revoca dell’aggiudicazione di un immobile all’asta è ammessa dalla legge in specifici casi ben circoscritti, al fine di tutelare il corretto svolgimento della procedura esecutiva e l’interesse dei creditori al massimo realizzo del bene pignorato.
Il Codice di procedura civile prevede che il Giudice possa revocare il provvedimento di aggiudicazione, nell’interesse del debitore e della massa dei creditori, nel caso ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore al valore del bene.
La revoca potrebbe avvenire anche nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia versato il prezzo nei termini previsti come visti sopra, oppure se emergano irregolarità tali da invalidare le operazioni di vendita. La revoca deve essere richiesta con apposito ricorso al Giudice dell’esecuzione entro 10 (dieci) giorni dal deposito della bozza del decreto di trasferimento.
Il Giudice quindi, valutate le circostanze, può disporre la revoca con decreto motivato e indire una nuova vendita e l’aggiudicatario al quale è stata revocata l’aggiudicazione perderà la caparra versata e potrà essere condannato al risarcimento del maggior danno subìto dalla procedura in conseguenza della revoca.
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