Quando si ha a che fare con le procedure legali, il calcolo del termine di opposizione a decreto ingiuntivo è di vitale importanza per non correre il rischio di perdere il diritto a far valere le proprie ragioni opponendosi a un decreto ingiuntivo ‘sbagliato’ nella sostanza o nella forma.
Dell’argomento si è già parlato, in termini più generali, nell’articolo: Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, cosa devi sapere di cui consigliamo la lettura mentre, per quanto invece riguarda lo specifico argomento qui trattato, ossia il calcolo del termine di opposizione a decreto ingiuntivo, ci concentreremo sul momento a partire dal quale iniziare a contare i giorni, su quanti siano i giorni concessi per opporvisi e in quali casi eccezionali il termine possa essere spostato e di quanto.
Ricordiamo, una volta di più, che il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo è stabilito dalla legge a pena di decadenza. Ciò significa che il decorso infruttuoso di quel termine, senza cioè che chi ne abbia diritto lo eserciti, comporta la perdita di quel diritto anche se sostanzialmente o formalmente nel pieno delle ragioni.
Come eseguire il calcolo del termine di opposizione a decreto ingiuntivo?
Il calcolo va eseguito a partire dal giorno di avvenuta notifica del decreto ingiuntivo che coincide o con la firma per ricevuta dell’atto recapitato a mezzo del servizio postale o degli Ufficiali giudiziari, non importa se all’interessato, a un familiare, al custode del condominio o altri, oppure per compiuta giacenza a partire dal 15esimo giorno da quando, non essendo possibile la consegna della busta contenente il decreto, sia stato lasciato avviso con le istruzioni per il ritiro. Un terzo metodo di notifica, sempre più utilizzato, è quello di invio del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, valido a condizione che sia inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai registri pubblici, valido per le imprese.
Quanti giorni si hanno a disposizione per far ricorso contro il decreto ingiuntivo?
L’articolo 641 del Codice processuale civile prevede che: ‘Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato ((da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso)), ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.’. Aumentato a 50 (cinquanta) giorni nel caso il debitore risieda all’estero ma nell’Unione europea, e aumentato a 60 (sessanta) giorni quando risieda al di fuori dell’Unione europea.
Benché questo sia la norma, segnaliamo che il secondo paragrafo del medesimo articolo aggiunge che: ‘Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.’. Nel caso di una piccola somma il termine potrebbe essere accorciato, nel caso di un adempimento di particolare complicazione potrebbe invece essere allungato anche per facilitare a predisposizione di una appropriata difesa.
Cosa accade se il termine cade di sabato o festivo?
La regola generale è di spostare il termine effettivo al primo giorno non festivo seguente.
La sospensione feriale
Rientrando a tutti gli effetti tra gli atti del contenzioso ordinario, anche all’opposizione a decreto ingiuntivo regolato dall’articolo 645 del Codice processuale civile si applicherà la sospensione feriale dei termini secondo cui non verranno computati i giorni intercorrenti tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno.
Raccomandiamo di rivolgersi a un professionista per la redazione dell’opposizione e il deposito innanzi al medesimo giudice che ha emesso il decreto affinché lo valuti nel merito. Ricordiamo altresì che per chiunque si trovi in difficoltà economiche, tramite l’Ordine degli Avvocati della propria provincia è possibile avere accesso al cosiddetto Gratuito patrocinio.
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