La restituzione della merce acquistata in negozio

E’ nostro diritto di consumatori quello di poter effettuare la restituzione della merce acquistata in negozio di fronte a una delusione oggettiva, così come è comprensibilmente diritto dei commercianti quello di essere tutelati da pretese irragionevoli dei clienti.

Cominciamo col dire che la restituzione della merce acquistata in negozio è regolata dalla Direttiva UE 2011/83 europea sui diritti dei consumatori che disciplina gli obblighi dei commercianti (e così spesso indirettamente anche dei produttori) di fronte a una serie di eventi successivi all’acquisto di cui riassumiamo i più ricorrenti:

Ripensamento del cliente

Che sia un indumento, uno smartphone, un paio di scarpe, un mobile per il bagno o qualunque altro oggetto, nessuna normativa nazionale o europea impone al commerciante di accettare il reso per il semplice ripensamento del cliente. In questo caso l’unica speranza per il cliente insoddisfatto risiede in una particolare disponibilità del commerciante che, di fronte all’assenza di danneggiamenti al prodotto o alla confezione, potendolo oggettivamente rimettere in vendita, accetti il reso magari assegnando un buono di pari valore da utilizzare all’interno del proprio negozio.

Merce rotta, danneggiata o difettosa

Nel caso in cui la merce si scopra essere rotta, danneggiata o difettosa, allora è diritto del cliente di ottenere, a seconda della circostanza concreta, alternativamente la riparazione, la sostituzione o il rimborso. Non sarà quindi possibile la restituzione della merce acquistata in negozio per un semplice graffio, una crepatura o per un difetto nel funzionamento ma sarà diritto del cliente ottenere ‘solo’ la riparazione o, se non possibile oppure non possibile in tempi ragionevoli, ottenere uno sconto che riporti il prezzo ella giusta proporzione con l’effettivo valore della merce in quel momento. La restituzione della merce acquistata in negozio è quindi possibile solo nel caso di danneggiamento ‘estremo’ e, in prima istanza, al fine di ottenere subito o quanto prima un identico prodotto privo di difetti.

Pubblicità ingannevole

Altrettanto avverrà nel caso in cui la merce acquistata non corrisponda a una pubblicità ingannevole che abbia decantato qualità, dimensioni o funzioni nella realtà non riscontrabili.

Entro quando si può effettuare la restituzione della merce acquistata in negozio?

La normativa europea tutela il consumatore di ogni Stato membro che abbia acquistato un prodotto all’interno di un esercizio commerciale o negozio di un qualunque Stato membro entro 2 anni dalla data di acquisto opportunamente documentata. A seconda che il difetto si presenti nel primo anno, entro il secondo anno oppure successivamente, la differenza sta nel fatto che:

  • entro il primo anno il consumatore non dovrà dimostrare alcunché e l’onere di dimostrare l’assenza di difetti al momento della vendita per non procedere al reso della merce, allo sconto o alla sostituzione ricade interamente sul commerciante;
  • oltre il primo anno dall’acquisto ma entro il secondo anno il consumatore dovrebbe dimostrare la fondatezza della propria domanda di reso, escludendo una propria responsabilità nel verificarsi del difetto o del guasto;
  • oltre il secondo anno, come detto, la normativa europea non fornisce alcuna tutela che dipenderà quindi solo ed esclusivamente dall’eventuale estensione della garanzia mediante apposite formule offerte dal venditore (o dal produttore).

Rimandiamo infine alla lettura di questi articoli: Risarcimento danni per la merce danneggiata e Diritto di recesso in negozio e restituzione dei soldi spesi e Beccato per taccheggio? Ecco come stanno le cose… per una completa panoramica sugli acquisti in negozio.

Quanto fin qui descritto si applica alle vendite concluse all’interno di esercizi commerciali e negozi e solo in parte alle vendite on-line ‘a distanza’ oppure porta-a-porta concluse quindi fuori da locali commerciali e negozi!

Photo credit, Adobe Stock license 184713490