Quando non si deve pagare l’imposta di successione

Quando non si deve pagare l’Imposta di successione

L’imposta di successione è un tributo che viene applicato sui beni e diritti ereditati da una persona deceduta. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui non si è tenuti a pagare questa imposta. In questo articolo, esamineremo le diverse circostanze in cui l’imposta di successione non deve essere pagata, tenendo conto dei riferimenti normativi.

Una delle situazioni in cui non si deve pagare l’imposta di successione è quando l’importo dell’eredità è inferiore alla franchigia prevista dalla legge. Infatti, secondo l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l’imposta di successione non è dovuta se il valore complessivo dei beni ereditati è inferiore a 100.000 euro. In questo caso, i beneficiari dell’eredità sono esonerati dal pagamento dell’imposta.

Un’altra circostanza in cui non si paga l’imposta di successione è quando l’eredità è costituita da beni che godono di esenzioni specifiche. Ad esempio, l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 prevede che non si debba pagare l’imposta di successione per i beni di interesse storico, artistico o culturale che vengono donati allo Stato o ad enti pubblici. Questa esenzione è finalizzata a favorire la conservazione del patrimonio culturale del Paese.

Inoltre, l’imposta di successione non è dovuta quando l’eredità è costituita da beni che rientrano nella categoria delle imprese familiari. Secondo l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le imprese familiari possono beneficiare di un’agevolazione fiscale che prevede l’esenzione totale o parziale dall’imposta di successione. Questa misura è stata introdotta per favorire la continuità delle attività imprenditoriali all’interno delle famiglie.

Un’altra situazione in cui non si paga l’imposta di successione è quando l’eredità è costituita da beni che sono stati oggetto di donazione con riserva di usufrutto. Secondo l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, se il defunto ha donato un bene mantenendo il diritto di usufrutto, l’imposta di successione non è dovuta fino alla morte dell’usufruttuario. Questa disposizione è stata introdotta per evitare una doppia imposizione sullo stesso bene.

Inoltre, l’imposta di successione non è dovuta quando l’eredità è costituita da beni che sono stati oggetto di donazione con patto di rivalsa. Secondo l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, se il defunto ha donato un bene riservandosi il diritto di rivalersi sul donatario in caso di sopravvenienza di figli o di altri eredi, l’imposta di successione non è dovuta fino alla morte del donante. Questa disposizione è stata introdotta per garantire la tutela dei diritti del donante e per evitare una doppia imposizione.

Infine, l’imposta di successione non è dovuta quando l’eredità è costituita da beni che sono stati oggetto di donazione con patto di riservato dominio. Secondo l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, se il defunto ha donato un bene riservandosi il diritto di proprietà fino alla morte, l’imposta di successione non è dovuta fino al momento in cui il donante perde il diritto di proprietà. Questa disposizione è stata introdotta per garantire la tutela dei diritti del donante e per evitare una doppia imposizione.

In conclusione, l’imposta di successione non deve essere pagata in diverse circostanze, come quando l’importo dell’eredità è inferiore alla franchigia prevista dalla legge, quando l’eredità è costituita da beni esenti, quando l’eredità è costituita da beni che rientrano nella categoria delle imprese familiari, quando l’eredità è costituita da beni oggetto di donazione con riserva di usufrutto, con patto di rivalsa o con patto di riservato dominio. Tuttavia, è importante consultare un esperto in materia fiscale per valutare la propria situazione specifica e ottenere un parere personalizzato.