La casa in comunione dei beni in caso di separazione

Nella ridefinizione di tutti gli assetti costituiti durante il matrimonio, quello della casa in comunione dei beni in caso di separazione è un problema ricorrente ma facile da inquadrare con queste poche indicazioni…

Anzitutto, sarebbe opportuno dare una rapida lettura al nostro articolo sulle differenze tra separazione e comunione dei beni. Come si vedrà, nel caso in cui i coniugi all’atto del matrimonio optino per la comunione dei beni, tutto quanto di non strettamente personale e di modesto valore acquistato dall’uno o dall’altra (usiamo qui il termine ‘acquistato’ in senso giuridico, includendo ogni forma di acquisto possibile come, ad esempio, quello per successione) si presumerà di entrambi in parti uguali.

Senza entrare nel dettaglio delle differenza per le quali rimandiamo al collegamento nel paragrafo precedente, l’articolo 177 del Codice civile dispone chiaramente che: ‘Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali…’.

La casa in comunione dei beni in caso di separazione rientra quindi sicuramente in una comunione capace di sopravvivere alla separazione dei coniugi finché questi non prendano (o facciano prendere al Giudice) una diversa decisione in merito.

Beninteso, nulla vieta che la casa in comunione dei beni in caso di separazione resti di proprietà di entrambi nelle proporzioni dette sopra e che, comunemente, i coniugi separati o divorziati se ne prendano cura con la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria e facendo fronte al pagamento delle imposte corrispondenti, traendone i frutti nel caso, ad esempio, possano locarla.

La situazione più frequente è però, senza dubbio, quella in cui uno dei coniugi voglia la disponibilità o l’intera proprietà della casa in comunione dei beni in caso di separazione, obbligando quindi gli stessi, o il Giudice, alla determinazione del valore della quota dell’altro/a coniuge prima, e a definire le modalità di versamento del prezzo così determinato.

Quanto l’uno o l’altra abbia versato in occasione dell’acquisto non conterà, tantomeno quanto l’uno o l’altra abbia investito nel pagamento del mutuo o nell’esecuzione di lavori di sistemazione essendo, come detto, tutte spese eseguite nel corso di un matrimonio regolato dalla disciplina della comunione dei beni e, quindi, qualunque ne fosse la provenienza, ogni centesimo speso, materialmente conferito dall’uno o dall’altra, si intenderà proveniente da entrambi.

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