Una domanda non infrequente del coniuge che non condivida l’intenzione dell’altro di porre definitivamente fine al loro matrimonio è: dopo la separazione consensuale posso oppormi al divorzio?
La verità è che, quando in uno dei coniugi si sia incrinata la voglia di mantenere quella unione materiale e spirituale che prima muoveva le montagne e ora si è trasformata in una montagna, non c’è nulla o nessuno che possa tenerla (o tenerlo) legato in un matrimonio che non desideri più.
Dopo la separazione consensuale posso oppormi al divorzio quindi? No. Non da solo.
L’articolo 157 del Codice civile a proposito della cessazione degli effetti della separazione prevede infatti che ‘i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.’.
Solo nel caso in cui sia avvenuta una riconciliazione reale, non limitata quindi ai soli aspetti materiali della convivenza come la coabitazione, la condivisione delle spese di casa o magari della messa al mondo di un figlio ma quella riconciliazione materiale e spirituale che rinnovi la volontà, di entrambi, di dar corso a un progetto di vita comune.
Solo in questo caso dopo la separazione consensuale posso oppormi al divorzio che, altrimenti, sarà inevitabile.
La procedura da seguire per i coniugi separati, una volta che si siano riconciliati, è semplice: questi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza oppure dell’omologa della separazione perfino autonomamente, senza cioè l’intervento del Giudice, rilasciando una dichiarazione di riconciliazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile dell’Ufficio Anagrafe del comune ove sia stato celebrato il matrimonio, o quello di residenza se il matrimonio sia stato trascritto anche in quel comune, affinché la dichiarazione di riconciliazione sia annotata sull’Atto di Matrimonio.
Al contrario, una volta che si sia giunti a una sentenza di separazione giudiziale oppure all’omologa della separazione consensuale, qualora uno dei coniugi desideri procedere e ottenere il divorzio, l’unico requisito che il Giudice dovrà verificare per dichiarare il divorzio sarà di carattere temporale: che siano trascorsi cioè 6 (mesi) senza che sia intervenuta la riconciliazione nel caso di separazione consensuale oppure che siano trascorsi 12 (dodici) mesi nel caso di separazione giudiziale.
Altrettanto, un solo coniuge potrà richiedere l’annullamento del matrimonio.
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