La richiesta di separazione di un solo coniuge

Quando il rapporto tra coniugi sia irrimediabilmente compromesso, lo scenario migliore è ovviamente quello in cui entrambi siano consapevoli della situazione e decidano concordemente di allentare prima, e sciogliere poi, il vincolo contratto ma, anche nell’eventualità in cui solo uno di essi desideri porre fine al matrimonio, la Legge ammette la richiesta di separazione di un solo coniuge.

L’articolo 151 del Codice civile in tema di Separazione giudiziale prevede infatti che: ‘La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.’

Il testo è sufficientemente chiaro da richiedere solo poche sottolineature: la prima, la conferma del fatto che sia ammessa la richiesta di separazione di un solo coniuge; la seconda, che unico requisito è l’intollerabilità della convivenza o il fatto che questa pregiudichi l’educazione dei figli se presenti; la terza, che la separazione può essere addebitabile al coniuge che ne sia responsabile, con tutto quanto la Legge da ciò fa discendere…

Una delle ragioni purtroppo frequentemente addotte a sostegno della richiesta di separazione di un solo coniuge è quella per maltrattamenti, spesso preceduta da una separazione di fatto e, in alcuni casi, già finalizzata a ottenere perfino l’annullamento del matrimonio.

In ogni caso, qualunque sia il contesto in cui il coniuge abbia maturato la decisione di avviare una separazione giudiziale, sarà comunque necessario rivolgersi a un avvocato che predisponga e avvi la causa di separazione presso il Tribunale civile del luogo ove i coniugi hanno la residenza, in modo da risolvere alla radice le situazioni che normalmente sorgono, come quella dei coniugi separati con la stessa residenza o le perplessità circa la separazione e frequentazione del nuovo compagno

Di fronte alla richiesta di separazione di un solo coniuge c’è in verità poco che l’altro possa fare. La valutazione circa il fatto che la convivenza sia divenuta intollerabile è soggettiva e né il Giudice, né l’altro coniuge, possono sostituirsi all’interessato/a nella valutazione.

La valutazione che il Giudice potrà fare (e dovrà fare) è quella circa la responsabilità del coniuge che, venendo meno ai propri doveri coniugali, abbia determinato la separazione e al quale quindi sia addebitabile.

Ricordiamo che chi non abbia sufficienti mezzi economici per affrontare una separazione giudiziale, può rivolgersi all’Ordine degli Avvocati della propria provincia per chiedere informazioni circa il Gratuito patrocinio.

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