Quando dopo la separazione uno dei coniugi inizi a frequentare una nuova persona, esiste una legittima e comprensibile diffidenza da parte del padre o della madre dei figli avuti dalla coppia prima della separazione su chi sia questa nuova figura ed è frequente che ci si chieda se esista una norma che regoli separazione e divieto di frequentazione del nuovo compagno.
Separazione e divieto di frequentazione del nuovo compagno non sono disciplinati dal Codice civile direttamente, per cui non esiste alcun impedimento né alcuna possibilità di limitare o evitare del tutto che i figli conoscano e frequentino il nuovo compagno o la nuova compagna.
Particolarmente attenta all’interesse dei minori affinché vivano e crescano nel contesto più sicuro e costruttivo possibile, separazione e divieto di frequentazione del nuovo compagno sono disciplinate però indirettamente, intervenendo a sancirne l’impossibilità laddove vi siano comprovate evidenze di un pregiudizio all’educazione, alla formazione o alla sicurezza personale dei figli derivante dalla nuova frequentazione.
Un eventuale divieto aprioristico lederebbe inoltre il diritto alla visita ai figli del genitore non collocatario che dovrebbe così scegliere, magari nell’unico giorno libero, tra i figli e il nuovo o la nuova partner.
In questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Milano il 23 marzo 2013 con propria Ordinanza dalla quale si ricava che: ‘In assenza di pregiudizio per il minore, e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a carattere costituzionale (…) il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario […] troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio’.
Principio cardine di ogni decisione sarà comunque prevalentemente l’interesse del minore a vivere e crescere nel contesto più salubre possibile in riferimento alle reali minacce che la nuova frequentazione possa comportare. Abbiamo visto come quest’interesse prevalga su qualunque altra considerazione, come nel caso del padre tossicodipendente il cui diritto di visita non può essere limitato a meno che non costituisca pregiudizio o pericolo, come appena detto. Si veda per approfondimento l’articolo: Il diritto di visita del padre tossicodipendente al figlio.
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