Nella scala delle lesioni personali, quelle qui trattate sono certamente quelle di minor gravità in assoluto ma ciò non toglie che anche le lesioni personali lievissime e risarcimento relativo spettante incidano comunque ogni giorno, purtroppo, sulla vita di numerosi lavoratori.
La materia è estremamente complessa ed entrano in gioco più soggetti e più procedure nel determinare se vi siano lesioni personali, la loro entità e, quindi, quale sia il risarcimento spettante.
Iniziamo col dire che l’articolo 582 del Codice penale (qui per verificare eventuali aggiornamenti) fissa due concetti fondamentali: il primo, che punizione del responsabile e risarcimento delle lesioni devono discendere da una ‘malattia nel corpo o nella mente’ della vittima; il secondo, che si tratta generalmente di un delitto non perseguibile d’ufficio ma a querela della persona offesa.
‘Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste (…) il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.’.
Estratto dall’articolo 582 del Codice penale
Cosa si intende per lesione lievissima?
E’ lesione lievissima quella che si risolva entro 20 (venti) giorni dall’evento dannoso senza lasciare strascichi di sorta, e deve essere tale da provocare una ‘malattia’ nel corpo o nella mente della vittima che quindi subisca una alterazione della normale funzionalità o di una parte del proprio corpo, o della propria psiche.
Come si dimostra una lesione lievissima?
Benché non sia espressamente previsto dalla Legge come requisito imprescindibile per l’esercizio dell’azione penale e risarcitoria, sarà sempre preferibile ottenere un referto che, redatto dal medico di pronto soccorso o altro medico legale, descriva in modo inequivocabile la lesione riscontrabile.
Entro quanto tempo si può iniziare l’azione per lesione lievissima?
Come visto sopra, le lesioni lievissime non sono perseguibili d’ufficio ma solo a querela della parte offesa che potrà quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica attraverso tutti i soliti canali (Carabinieri, Polizia, ecc.) entro 90 (novanta) giorni per sporgere querela contro uno specifico soggetto, se noto, oppure contro ignoti lasciando alle Autorità le indagini necessarie all’individuazione.
Nel tempo abbiamo trattato molti argomenti complementari e suggeriamo la lettura di questi articoli dai titoli eloquenti: La colpa della vittima non esclude il diritto al risarcimento – Denuncia per percosse senza testimoni – Calcolo danno biologico, così si calcola facilmente e Denuncia per negligenza medica e risarcimento
Lesioni colpose e lesioni dolose, la differenza
Parlando di lesioni personali lievissime e risarcimento spettante va fatta una ultima importante precisazione: rientrano nella categoria delle lesioni personali lievissime solo quelle lesioni che siano state volontariamente, deliberatamente, provocate da un soggetto che abbia agito, quindi, col chiaro intento di provocarle. A differenza delle lesioni colpose, ossia quelle causate per errore, imprudenza o imperizia, solo quelle dolose sono perseguibili in sede penale.
Calcolo del risarcimento patrimoniale e del danno biologico
Nella quantificazione del risarcimento spettante andranno considerati due distinti aspetti:
- quello patrimoniale, derivante dall’effettivo danno economico che la vittima ha subìto per spese mediche, impossibilità o riduzione della capacità di lavorare, spese accessorie varie inequivocabilmente riconducibili alle lesioni subìte. Il tutto da documentare minuziosamente.;
- quello non patrimoniale e biologico che dalle lesioni derivi direttamente. Si veda al proposito: Calcolo danno biologico, così si calcola facilmente. Per il calcolo si potrà considerare un importo di € 50,00 (cinquanta) per ciascun giorno di invalidità assoluta al 100%, da diminuire proporzionalmente nel decorso della malattia sino allo 0% del 21esimo giorno in cui si presume ormai risolta ogni conseguenza. Nel caso di lesioni derivanti da incidenti stradali, si potrà fare riferimento al Codice delle assicurazioni che prevede tabelle che assegnano ‘punti’ a seconda della lesione per una quantificazione precisa del risarcimento dovuto.
Come in ogni altro àmbito, invitiamo chiunque sia vittima di lesioni dolose ancorché lievissime a rivolgersi a un professionista per un’assistenza puntuale.
Photo credit, Adobe Stock license 320461676