La legge sul sovraindebitamento aggiornata

Le persone fisiche e i piccoli imprenditori che si ritrovino incolpevolmente sopraffatti dai debiti possono finalmente invocare la legge sul sovraindebitamento aggiornata per chiudere ogni posizione debitoria aperta conservando al tempo stesso quanto necessario per sé e la propria famiglia.

Stretti nella morsa delle azioni promosse dagli uffici legali delle banche e dai sistemi al limite dell’illecito adottati da molte società di recupero crediti, i cosiddetti soggetti non fallibili sono sempre più spesso caduti in situazioni di disperazione e depressione sfocianti in gesti estremi ai quali si è messo un primo rimedio con la Legge 3 del 2012 detta, appunto, ‘salva suicidi’.

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La legge sul sovraindebitamento aggiornata così come il Codice della crisi e dell’insolvenza prevedono che le persone fisiche e i piccoli imprenditori (ossia quelli il cui fatturato non abbia superato i 200 mila Euro a fronte di un patrimonio aziendale inferiore ai 300 mila Euro e a un debito accumulato nell’ultimo triennio di non più di 500 mila Euro) possano attivare la procedura prevista in modo da saldare quanto sia possibile dei debiti esistenti, senza privare se stessi e la propria famiglia del necessario per un’esistenza dignitosa.

Per i cosiddetti soggetti fallibili invece nemmeno la legge sul sovraindebitamento aggiornata può escludere le ordinarie procedure fallimentari in quanto, salvo casi particolari, a differenza di quanto accade con i soggetti non fallibili, mantengono circoscritte alla realtà aziendale le conseguenze negative della crisi debitoria.

Una precisazione: si è portati a pensare che il fallimento così come la procedura per il sovraindebitamento siano attivabili dopo aver portato all’estremo le situazioni di crisi finanziaria, quando l’imprenditore si trovi ormai con le spalle al muro senza altra via d’uscita ma, in realtà, sia il fallimento che la procedura contro il sovraindebitamento dovrebbero essere attivate non appena i conti non quadrino, senza prospettive realistiche di un cambio di tendenza, prima cioè che i debiti crescano, prima di iniziare a collezionare intimazioni, decreti ingiuntivi e citazioni in giudizio. Prima che tutte le conseguenze personali e psicologiche della crisi protratta si abbattano sull’imprenditore…

L’articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge sul sovraindebitamento nr. 3 del 2012 prevede infatti come presupposto: ‘…la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente’.

Tra i debiti cancellabili (o riducibili) rientrano quelli verso la Pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate, soggetti privati per tutte le obbligazioni diverse dall’assegno per gli alimenti nei confronti dell’ex coniuge o figli e, infine, verso banche e finanziarie e, con l’avvio della procedura, verranno subito sospese le procedure esecutive già avviate, siano di pignoramento o di semplici piani di rientro o rateizzazioni.

La persona fisica vedrà quindi predisposto un piano che rideterminerà il debito in base alle effettive possibilità di pagamento oppure vedrà dichiarata immediatamente la propria esdebitazione in quanto debitore incapiente. L’imprenditore invece vedrà predisporre un piano di liquidazione dei debiti che, sottoposto ai creditori per l’approvazione da parte dell’almeno 60% (sessanta per cento) degli stessi, verrà attuato mediante la liquidazione dei beni non indispensabili per l’imprenditore e famiglia.

Per l’avvio della procedura non è indispensabile l’assistenza di un legale che, tra l’altro, potrebbe essere fornito attingendo al gratuito patrocinio rivolgendosi all’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per territorio in base alla residenza o sede legale dell’imprenditore in difficoltà. Basterà rivolgersi all’O.C.C. (ossia Organismo di Composizione della Crisi) presso il Tribunale anzidetto fornendo sulla base delle indicazioni di quest’ultimo ogni prova documentale possibile dei debiti esistenti e del patrimonio disponibile affinché possa fare le valutazioni del caso.

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