Sciopero degli aerei e voli cancellati

Tra le tante complicazioni di un viaggio, quello dello sciopero degli aerei e voli cancellati di conseguenza può arrivare come il classico ‘fulmine a ciel sereno’, sia che si tratti del volo di andata, sia che si tratti del volo di ritorno, ancor più sulle tratte internazionali non seguendo quasi certamente i notiziari del Paese di destinazione.

Diciamo subito che lo sciopero del personale di terra, di cabina, degli addetti alla sicurezza aeroportuale, alle movimentazioni o infine dei cosiddetti ‘uomini radar’ è considerata una circostanza eccezionale tra le tante che possono portare alla cancellazione del volo.

Nel caso quindi di sciopero degli aerei e voli cancellati in conseguenza di questo, il passeggero avrà la possibilità di scelta tra a) la riprotezione (ossia la sostituzione del volo cancellato con il primo volo disponibile per la medesima destinazione) oppure b) il rimborso del prezzo pagato per il biglietto non utilizzato.

In ogni eventualità, il passeggero ha sempre diritto a ricevere assistenza, a cura e spese della compagnia che ha emesso il documento di viaggio, sotto forma di: a) due telefonate/fax/email/telex; b) il pernottamento, se questo sia necessario, in attesa del volo in sostituzione di quello non effettuato; c) il trasporto dall’aeroporto all’hotel e viceversa nonché a d) pasti e bevande commisurate al tempo necessario di attesa del nuovo volo.

La compagnia stessa dovrebbe fornire al passeggero informazioni adeguate circa i propri diritti sopra riassunti nascenti dallo sciopero degli aerei e voli cancellati in conseguenza.

Contro ogni difficoltà riscontrata nell’esercizio dei propri diritti, ivi inclusa la mancata comunicazione dei propri diritti, il passeggero potrà sporgere reclamo anzitutto verso la compagnia aerea interessata e, nel caso non riceva risposta entro le seguenti 6 (sei) settimane, alle sedi ENAC di partenza sul territorio azionale o degli Organismi responsabili negli Stati UE di destinazione in cui sia vigente il regolamento CE 261/2004.

Questo articolo appartiene alla guida intitolata I DIRITTI DEL VIAGGIATORE AEREO in cui sono compresi anche: Rimborso del biglietto aereo per mancata partenza | Volo cancellato per maltempo? | Sciopero degli aerei e voli cancellati | Volo cancellato per chiusura dell’aeroporto | Cancellazione del volo per problema tecnico | Ritardo della partenza del volo e risarcimento | Quali diritti per il ritardo nell’atterraggio del volo? | Volo cancellato per carenza di personale | Accompagnamento degli anziani in aereo | Rimborso per il bagaglio arrivato in ritardo | Smarrimento del bagaglio aereo e risarcimento danni | Risarcimento per ritardo nella consegna del bagaglio | Valigia rotta in aeroporto? | Furto del bagaglio aereo

Approfondimenti e curiosità:
Elenco delle compagnie aeree autorizzate al traffico aereo dall’ENAC
Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Assistenza clienti delle principali compagnie aeree: ITA Airways (ALITALIA) | Emirates | Qatar Airways | Thai Airways | Singapore Airways | China Airlines | Air Asia | Bangkok Airways | Air India | Swiss Air | United Airlines | Delta Airlines | Iberia | Lufthansa | British Airways | Air France | Vueling | RyanAir | EasyJet | Wizz Air | …

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