Volo cancellato per carenza di personale

A chi si chieda come sia stato possibile avere il proprio volo cancellato per carenza di personale diciamo subito che è la normativa a imporre prudentemente dei minimi nel numero di componenti dell’equipaggio di bordo giudicato necessario per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Per volare in sicurezza la normativa prevede infatti che sui voli con più di 19 (diciannove) passeggeri sia necessaria la presenza di un assistente di volo ogni 50 (cinquanta) sedili installati e, in ogni caso, mai meno di 1 (un) assistente di volo per ciascuna coppia di uscite di emergenza, ad esclusione di quelle alari. A seconda del tipo di aeromobile, e della relativa configurazione, il numero degli assistenti di volo quindi varia.

Ciò detto, chi abbia programmato un volo, acquistato il biglietto, e poi riceva in aeroporto la notizia del volo cancellato per carenza di personale, ha dei diritti che la stessa compagnia deve illustrare al passeggero nell’offrirgli le opzioni disponibili nella situazione concreta.

Nel caso di volo cancellato per una circostanza eccezionale, non prevedibile quindi, quale è la carenza di personale dovuta ad esempio a uno sciopero, il viaggiatore aereo avrà diritto alla prenotazione su un successivo volo e a ricevere assistenza a terra consistente nella possibilità di fare 2 (due) telefonate/fax/telex/email, di ricevere pasti e bevande adeguate all’attesa necessaria, di essere trasportato in un hotel dove pernottare a spese della compagnia aerea in attesa del nuovo volo.

In alternativa, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pagato per il biglietto ma senza alcun ulteriore indennizzo.

I medesimi diritti saranno esercitabili in tutte le circostanze eccezionali, come quella di volo cancellato per maltempo ad esempio, che influiscano sulla normale operabilità dei voli mentre il passeggero avrà certamente diritto a un ulteriore risarcimento nel caso in cui la carenza di personale sia dipesa dalla disorganizzazione o da colpa della compagnia, da dimostrare…

Attenzione! A seconda della compagnia, particolari condizioni contrattuali possono essere state accettate dal passeggero al momento della prenotazione per cui suggeriamo, prima di intraprendere alcun contenzioso, di leggerle attentamente e/o affidarsi a un esperto.

Questo articolo appartiene alla guida intitolata I DIRITTI DEL VIAGGIATORE AEREO in cui sono compresi anche: Rimborso del biglietto aereo per mancata partenza | Volo cancellato per maltempo? | Sciopero degli aerei e voli cancellati | Volo cancellato per chiusura dell’aeroporto | Cancellazione del volo per problema tecnico | Ritardo della partenza del volo e risarcimento | Quali diritti per il ritardo nell’atterraggio del volo? | Volo cancellato per carenza di personale | Accompagnamento degli anziani in aereo | Rimborso per il bagaglio arrivato in ritardo | Smarrimento del bagaglio aereo e risarcimento danni | Risarcimento per ritardo nella consegna del bagaglio | Valigia rotta in aeroporto? | Furto del bagaglio aereo

OPS 1.990

Numero e composizione d’equipaggio di cabina

a) L’operatore non deve impiegare un velivolo con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19, se trasporta uno o più passeggeri, a meno che nell’equipaggio non sia presente almeno un membro d’equipaggio di cabina incaricato di svolgere compiti legati alla sicurezza dei passeggeri e specificati nel manuale delle operazioni.
b) Nel conformarsi alle disposizioni della precedente lettera a), l’operatore assicura che il numero minimo di membri d’equipaggio di cabina sia il maggiore tra i seguenti:
1) un membro d’equipaggio di cabina per gruppo di 50 posti passeggeri, completo o no, situati sullo stesso ponte (deck) del velivolo; o
2) il numero di membri d’equipaggio di cabina che ha partecipato attivamente alla dimostrazione di evacuazione di emergenza relativa al velivolo o che si suppone vi abbia partecipato nella relativa analisi; tuttavia, se la configurazione massima approvata di posti passeggeri è inferiore di almeno 50 posti al numero di passeggeri evacuati durante la dimostrazione, il numero dei membri d’equipaggio di cabina può essere diminuito di 1 unità per ogni gruppo di 50 posti passeggeri di scarto tra la configurazione massima approvata di posti passeggeri e la capacità massima certificata.
c) L’autorità può, in circostanze eccezionali, richiedere all’operatore di includere nell’equipaggio membri d’equipaggio di cabina supplementari.
d) In caso di circostanze impreviste, il numero minimo richiesto di membri d’equipaggio di cabina può essere ridotto a condizione che:
1) il numero dei passeggeri sia stato ridotto conformemente alle procedure specificate nel manuale delle operazioni; e
2) al termine del volo sia presentato un rapporto all’autorità.

OPS 1.311

Numero minimo di membri dell’equipaggio di cabina che devono trovarsi a bordo di un velivolo durante le operazioni di terra con passeggeri

L’operatore assicura che, quando sono presenti passeggeri a bordo del velivolo, nella cabina passeggeri sia presente il numero minimo di membri dell’equipaggio di cabina richiesti conformemente alla norma OPS 1.990, lettere a), b), c) e d), salvo nei seguenti casi:
a) quando il velivolo si trova a terra presso un’area di parcheggio, il numero di membri dell’equipaggio di cabina presenti nella cabina passeggeri può essere inferiore al numero stabilito dalla norma OPS 1.990, lettere a), b) e c).
In tali circostanze il numero minimo di membri dell’equipaggio di cabina richiesto è di uno per coppia di uscite di emergenza a livello del pavimento su ogni ponte passeggeri, oppure uno per ogni gruppo di 50 passeggeri, completo o no, a seconda di quale numero è più alto, a condizione che:
1) l’operatore abbia stabilito una procedura per l’evacuazione dei passeggeri con tale numero ridotto di membri dell’equipaggio di cabina e che tale procedura sia stata approvata dall’autorità in quanto in grado di assicurare un livello di sicurezza equivalente; e
2) non sia in corso alcuna operazione di rifornimento/prelevamento di combustibile; e
3) il responsabile di cabina abbia impartito le istruzioni di sicurezza pre-imbarco al personale di cabina; e
4) il responsabile di cabina sia presente nella cabina passeggeri; e
5) siano stati completati i controlli pre-imbarco in cabina.
Tale riduzione non è consentita quando il numero di membri dell’equipaggio di cabina è determinato utilizzando la norma OPS 1.990, lettera d);
b) durante lo sbarco, quando il numero dei passeggeri rimasti a bordo è inferiore a 20, il numero minimo di membri dell’equipaggio di cabina presenti nella cabina passeggeri può essere inferiore al numero minimo di membri dell’equipaggio di cabina richiesti conformemente alla norma OPS 1.990, lettere a), b), c) e d), a condizione che:
1) l’operatore abbia stabilito una procedura per l’evacuazione dei passeggeri con tale numero ridotto di membri dell’equipaggio di cabina e che tale procedura sia stata approvata dall’autorità in quanto in grado di assicurare un livello di sicurezza equivalente; e
2) il responsabile di cabina sia presente nella cabina passeggeri.

Per approfondimento sulla normativa relativa alla sicurezza aerea rimandiamo al sito di ENAC.

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