La chiusura del conto corrente cointestato con il defunto senza successione

La chiusura del conto corrente cointestato con il defunto senza successione pone alcuni problemi di ordine pratico e di diritto, come vedremo di seguito, ma non è certo impossibile.

Alla morte di una persona, infatti, tutti i rapporti attivi e passivi riconducibili al de cuius dovrebbero essere bloccati in modo che chiunque abbia diritti da vantare possa farlo senza pericolo di vedere vanificate le proprie legittime pretese non trovando più né il conto corrente né quanto esso conteneva…

Per venire però incontro alle esigenze degli eredi, che spesso si trovano di fronte all’esigenza di dover pagare spese inaspettate per le onoranze funebri o per cure mediche o ancora semplicemente per fatture o bollette pendenti, la banca può scegliere di disapplicare la regola del blocco automatico del conto corrente una volta che abbia appreso della scomparsa del proprio correntista, tutelandosi con la richiesta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o di una autocertificazione) con la quale gli stessi eredi, sotto la propria responsabilità, dichiarino di essere gli unici eredi e di rientrare nelle ipotesi previste dalla legge in cui la dichiarazione di successione non sia obbligatoria.

La chiusura del conto corrente cointestato con il defunto senza successione è infatti possibile quando il patrimonio caduto in successione sia inferiore a € 100.000,00 (centomila), quando non comprenda immobili e quando gli unici eredi siano il coniuge (così come il congiunto o la congiunta more uxorio) oppure i genitori o i figli (naturali o adottivi, senza distinzioni).

La banca in questione potrebbe aver predisposto una procedura diversa a tal fine, magari su una propria modulistica, ma nella sostanza quanto sopra dovrebbe sempre valere se accompagnato dal certificato di morte del titolare del conto corrente e dai documenti d’identità di chi afferma di essere erede legittimo. [Vedi anche: Eredi legittimi, chi sono e quanto ereditano?]

Se quanto sopra è valido sempre, anche nel caso in cui il conto corrente sia intestato solo al de cuius, a maggior ragione la chiusura del conto corrente cointestato con il defunto senza successione sarà possibile quando il conto sia cointestato.

Il blocco del conto corrente infatti pregiudicherebbe la libertà di agire del cointestatario superstite, sia per la porzione che, in assenza di diverse indicazioni, a giudizio di chi scrive deve ritenersi proporzionata al numero di cointestatari, sia per la restante parte a cui, con la cointestazione, il de cuius gli/le aveva dato accesso con piena facoltà di disporne perfino la chiusura.

Anche nell’eventualità in cui, per questo tipo di operazione, fosse stato disposto l’obbligo delle firme congiunte dei cointestatari, a quella del de cuius evidentemente impossibile si sostituirebbe quella dell’erede che, presentando l’atto notorio o l’autocertificazione di cui sopra, agirebbe apponendo la firma mancante.


Se il conto è cointestato “a firme disgiunte” è sufficiente che la richiesta di chiusura sia firmata da un solo cointestatario; se invece la cointestazione è “a firme congiunte” è necessaria la firma di tutti i cointestatari.

Estratto dalla Guida alla chiusura del conto corrente di Banca Intesa Sanpaolo (Pdf)

Come chiudere un conto cointestato? È necessario che tutti i titolari del conto ne chiedano l’estinzione, se il rapporto è stato aperto a firma congiunta. Se il conto è cointestato a firma disgiunta, ciascuno dei cointestatari, singolarmente, ne può richiedere la chiusura.

Estratto dalla Guida al conto cointestato di BPER Banca

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