Da novembre 2022 le dimissioni volontarie devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica, come previsto dall’articolo 26 comma 3 del Decreto legislativo nr. 151 del 2015 che ha introdotto una nuova e specifica procedura per le dimissioni telematiche. Ma come funziona in concreto questa procedura? Vediamo una breve guida per districarsi tra siti e piattaforme online.
Innanzitutto il lavoratore deve accedere alla sezione servizi online del sito cliclavoro.gov.it, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo aver selezionato la voce ‘Dimissioni volontarie’ si potrà compilare il modulo in tutte le sue parti, indicando data di decorrenza delle dimissioni e la motivazione.
Una volta completata la procedura, il modulo verrà inviato telematicamente al datore di lavoro il quale dovrà convalidarlo entro 7 giorni, dopo di che le dimissioni diventeranno definitivamente valide. Il Ministero del Lavoro rilascia apposita ricevuta.
Attenzione però: se il rapporto di lavoro prevede specifici termini di preavviso, il lavoratore è tenuto a rispettarli, diversamente il datore potrà chiedere un risarcimento per inadempimento contrattuale. La procedura per le dimissioni telematiche snellisce infatti certamente le procedure ma non cambiano gli obblighi sostanziali di correttezza e preavviso a carico di dipendenti e datori di lavoro.
Cosa succede se il datore di lavoro non convalida le dimissioni entro 7 giorni?
Come appena detto, il dipendente che abbia maturato la decisione di lasciare il proprio impiego non può più limitarsi a consegnare le dimissioni scritte al datore di lavoro o alle risorse umane ma deve invece collegarsi a un portale web gestito dal Ministero del Lavoro, compilare lì un apposito modulo indicando la data di decorrenza, e inviarlo con un click al proprio datore…
Anche se la forma è ora telematica, non cambia però la sostanza delle cose in quanto restano fermi tutti gli obblighi e le tutele previste dalle norme e dai contratti. Ad esempio, va sempre rispettato il periodo di preavviso, se previsto. E il datore può ancora rifiutare le dimissioni, seppure ora deve farlo online.
Il datore può infatti rifiutare le dimissioni entro i 7 giorni previsti per la convalida, motivando per iscritto la sua contrarietà, ad esempio perché ritiene non rispettati i termini di preavviso o perché contesta la data di decorrenza indicata.
A questo punto si aprirà quindi una sorta di contraddittorio nel quale il lavoratore potrà decidere di confermare comunque le proprie dimissioni oppure di ritirarle e continuare il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il dipendente confermi la propria volontà di dimettersi nonostante il rifiuto del datore, allora le dimissioni produrranno effetto dal 15° giorno successivo alla data di prima trasmissione telematica.
Quindi il rifiuto delle dimissioni da parte del datore rallenta l’iter ma non lo blocca definitivamente. Entro 15 giorni dall’invio telematico il rapporto di lavoro si considererà comunque concluso. Naturalmente rimane salva la possibilità di adire le vie legali in caso di controversia.