Quando si decide di avviare un’attività imprenditoriale in società, una delle prime scelte da compiere riguarda la forma giuridica da adottare per cui è importante mettere le tipologie societarie a confronto per individuare quella più adatta.
Due opzioni tipiche per le piccole e medie imprese sono la Società in nome collettivo (Snc) e la Società in accomandita semplice (Sas). Analizziamo in estrema sintesi luci e ombre di ciascuna.
La Snc, disciplinata dall’articolo 2291 del Codice civile e seguenti, è una società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Offre grande snellezza operativa ma espone i soci a rischi rilevanti.
La Sas invece, prevista dall’articolo 2313 del Codice civile, contempla due categorie di soci: quelli accomandatari, che saranno illimitatamente responsabili; e quelli accomandanti, che rispondono solo nei limiti del conferimento nella società. Ciò limita quindi i rischi per alcuni soci.
Queste due tipologie societarie a confronto, Snc e Sas, hanno in comune la semplicità della gestione, non avendo necessità di rigidi organi societari. Ma la Sas, pur con qualche adempimento in più, appare preferibile per la maggiore protezione di alcuni soci. La scelta finale però dipende dalle esigenze specifiche dei partner.
La Sas, contemplando due categorie distinte di soci: i soci accomandatari, equiparabili a quelli della Snc, e i soci accomandanti, responsabili solo entro i limiti del proprio conferimento, richiede alcuni adempimenti supplementari ma si tratta di oneri gestibili e che garantiscono trasparenza.
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