La pensione di reversibilità al coniuge divorziato senza assegno di mantenimento

Una domanda ricorrente è se spetti la pensione di reversibilità al coniuge divorziato senza assegno di mantenimento. Non sempre infatti tutte le prestazioni erogate a favore del de cuius si trasferiscono al coniuge superstite.

Diciamo subito che con la fine definitiva del matrimonio, sancita dalla sentenza di divorzio, non spetterà più la pensione di reversibilità al coniuge divorziato senza assegno di mantenimento mentre toccherà all’ex coniuge che sia titolare di un assegno divorzile, finché abbia diritto anche a quest’ultimo.

Per un approfondimento circa i diritti che vengono conservati, e quelli che vengono persi dalla ex moglie con il divorzio, si veda il nostro breve approfondimento: Tutti i diritti della ex moglie dopo il divorzio.

Alla stessa stregua dell’ex moglie titolare di assegno divorzile, spetterà la pensione di reversibilità al coniuge che sia solo separato in quanto la separazione, come è noto, non risolve il vincolo matrimoniale ma produce solo un allentamento dei reciproci obblighi.

Nella scheda a ciò dedicata di INPS è riportato chiaramente che hanno diritto al trattamento pensionistico, in quanto superstite, il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile (definito spesso impropriamente ‘assegno di mantenimento’), purché non sia passato a nuove nozze e sempre che la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia precedente alla data della sentenza che ha dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi avesse avuto diritto, la pensione di reversibilità al coniuge divorziato senza assegno di mantenimento sarebbe stata pari al 60% (sessanta percento) della pensione percepita dal de cuius, dell’80% (ottanta percento) in presenza di un figlio, del 100% in caso di due figli, a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

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