La responsabilità penale del Ministro

Qualcuno sarà sorpreso dal sapere che anche chi ricopra una carica di Governo come quella di Ministro può essere sottoposto a processo dalla Magistratura ordinaria per escluderne o confermarne la responsabilità penale in relazione agli atti commessi durante il proprio incarico.

La sorpresa è in parte giustificata se si pensa che, fino alla recente modifica dell’articolo 96 della Costituzione avvenuta nel 1989, la responsabilità penale così come la più ampia e generica responsabilità dei Ministri era sottratta al giudizio della Magistratura ordinaria ed era invece sottoposta a una più semplice valutazione di ordine politico, capace quindi di ‘giustificare’ anche condotte che avrebbero diversamente portato, chi Ministro non fosse, in carcere…

La nuova disciplina che riguarda la responsabilità penale del Ministro, e non solo, prevede infatti che: ‘Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale’.

Il fine non giustifica quindi più i mezzi che devono essere, sempre, conformi ai princìpi generali del nostro ordinamento, anche penale. Ancor più, verrebbe da dire, in considerazione dell’esempio che chi occupi una posizione apicale nell’organizzazione di governo del Paese dovrebbe dare.

La responsabilità penale del Ministro non è nemmeno l’unica: risponderà personalmente delle conseguenze delle proprie azioni anche in àmbito amministrativo e civile, arrivando a dover risarcire l’eventuale danno erariale diretto o indiretto che la Pubblica amministrazione dovesse subire.

Per quanto riguarda la responsabilità penale degli atti commessi da chi ricopra anche la carica di Ministro ma commessi non in relazione alle proprie funzioni, nessun dubbio è mai esistito circa la responsabilità penale personale, pur con le garanzie della procedura di autorizzazione a procedere da richiedere, se del caso, alle Camere.

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