L’articolo 151 del Codice Civile dopo le ultime modifiche sulla Separazione giudiziale

Tutte le norme, nel corso del tempo, subiscono modifiche che le adattano ai tempi e ai cambiamenti nella società, e così avviene anche per l’articolo 151 del Codice Civile che tratta della separazione giudiziale.

Il testo attualmente vigente riporta quanto segue: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.” Articolo 151 del Codice Civile.

Si nota subito come venga data importanza fondamentale all’intollerabilità della convivenza, sia essa volontaria o involontaria, che basta quindi come presupposto per giustificare la separazione.

Analizzando quali siano i casi in cui si concretizzi l’intollerabilità della continuazione della convivenza, tra le ragioni più ricorrenti troviamo le violenze fisiche o psicologiche perpetrate da uno dei coniugi nei confronti dell’altro. In questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto esplicitamente le percosse, le minacce e le vessazioni come fattori che incidono negativamente sulla serenità della famiglia (Cass. Civ. 13017/2018) e che quindi non possono non permettere lecitamente al coniuge vessato di sottrarsi a quella realtà.

Altrettanto l’infedeltà coniugale grave e reiterata nel tempo come relazioni extraconiugali stabili possono essere motivo di separazione (Cass. Civ. 16601/2017). Quando una coppia decide di unirsi in matrimonio, contratta una serie di obblighi e doveri l’uno nei confronti dell’altro. Il vincolo nuziale non si basa infatti solo sull’amore, ma implica anche delle responsabilità che ciascun coniuge deve assumersi tra cui appunto l’obbligo di fedeltà, che significa essere leali e attenti solo al proprio partner, astenendosi da relazioni extraconiugali.

Così anche l’abuso di alcol o stupefacenti tali da pregiudicare la gestione della famiglia e della prole. Oltre alla possibilità di trascendere in episodi di violenza, come visti sopra, il matrimonio implica l’obbligo di collaborazione nella gestione della casa e della famiglia nel rispetto delle inclinazioni di ciascuno, certamente non favorita dall’alterazione dovuta a una qualunque sostanza…

Altrettanto il ‘classico’ abbandono del tetto coniugale con la conseguente mancata assistenza al coniuge e agli eventuali figli. Gli sposi hanno contratto l’obbligo di coabitazione, che prevede di scegliere la stessa residenza familiare e prendere dimora insieme.

Infine, sono motivo di lecita separazione i gravi litigi, le incomprensioni e i contrasti caratteriali che rendono la vita in comune impossibile (Cass. Civ. 12888 del 2016) e sono in antitesi con l’obbligo di reciproca assistenza morale e materiale, soprattutto nei momenti di bisogno o malattia.

Non vanno da ultimo dimenticati gli obblighi di correzione e educazione dei figli secondo cui entrambi i genitori sono responsabili della crescita e formazione dei bambini.

Quando la convivenza diventa intollerabile?

Partendo dal presupposto che ciascuno risponde in maniera differente a una determinata situazione, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. nr. 3356 del 2007) ha sintetizzato e sancito questo principio rilevando che l’intollerabilità della convivenza è “un fatto psicologico squisitamente individuale” da valutare in base alla concreta “formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno alla vita dei coniugi”.

Non esiste quindi una tipizzazione alla quale rifarsi ma, caso per caso, verrà valutata in base a tutti gli elementi che costituiscono la personalità del coniuge che agisca chiedendo la separazione giudiziale in base all’articolo 151 del Codice civile.

La normativa sulle separazioni prevista nel codice civile per i coniugi si applica anche alle coppie di fatto?

È una questione complessa che va analizzata tenendo conto degli aspetti giuridici e dell’evoluzione del diritto.

In base al dettato letterale del codice civile, le norme sulla separazione si riferiscono specificamente ai “coniugi” e presupporrebbero quindi l’esistenza di un matrimonio. Le coppie di fatto non sono vincolate da obblighi matrimoniali e i loro rapporti non godrebbero quindi della medesima tutela legale, ma…

Negli anni, la giurisprudenza ha esteso alcuni istituti tipici del matrimonio anche alle unioni di fatto stabili (convivenze more uxorio), riconoscendo diritti e doveri reciproci tra i partner. Ad esempio, in caso di figli è stata ammessa l’azione di mantenimento (Cass. Civ. Sent. nr. 10033 del 2017).

Inoltre, la legge nr. 76 del 2016 ha introdotto le unioni civili tra partner dello stesso sesso, equiparandole al matrimonio per alcuni effetti. Ciò rafforza l’idea che anche le coppie eterosessuali stabili debbano essere tutelate.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, sebbene non sia espressamente prevista, una possibile interpretazione estensiva degli artt. 151-161 c.c. potrebbe ammettere, in presenza di determinati requisiti, anche la separazione delle coppie di lungo corso conviventi more uxorio.

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