La Lesione della legittima e l’azione di riduzione sono due concetti strettamente correlati nel diritto delle successioni. La legittima rappresenta la quota di eredità che spetta per legge ai cosiddetti “legittimari”, ovvero ai figli e al coniuge del defunto. La lesione della legittima si verifica quando il valore dell’eredità lasciata ai legittimari è inferiore alla quota che loro spetta. In questi casi, i legittimari hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie che hanno causato la lesione. Vediamo nel dettaglio come funziona questa azione di riduzione e quali sono le norme che la regolamentano.
L’azione di riduzione è disciplinata dagli articoli 555 e seguenti del Codice Civile italiano. Secondo l’articolo 555, i legittimari possono chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono la loro legittima entro un anno dalla morte del defunto. L’azione di riduzione può essere esercitata sia dai legittimari stessi, sia dai loro eredi, nel caso in cui questi ultimi abbiano accettato l’eredità.
Per poter agire in riduzione, è necessario che i legittimari dimostrino che il valore delle disposizioni testamentarie supera la quota di legittima che spetta loro. Questo calcolo viene effettuato tenendo conto del valore dei beni lasciati dal defunto al momento della sua morte. Nel caso in cui il valore delle disposizioni testamentarie superi la legittima, i legittimari hanno il diritto di chiedere la riduzione delle stesse.
L’azione di riduzione può essere esercitata anche nel caso in cui il defunto abbia disposto di beni che non fanno parte della sua eredità. Ad esempio, se il defunto ha donato un immobile ai danni dei legittimari, questi ultimi possono chiedere la riduzione della donazione. In questo caso, il valore dell’immobile donato sarà considerato ai fini del calcolo della lesione della legittima.
È importante sottolineare che l’azione di riduzione può essere esercitata solo nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto le disposizioni testamentarie lesive della legittima. Gli altri eredi o legatari non possono essere coinvolti nell’azione di riduzione, a meno che non abbiano ricevuto beni che fanno parte della legittima.
Per quanto riguarda la procedura di riduzione, l’articolo 556 del Codice Civile prevede che l’azione debba essere proposta davanti al tribunale competente. È necessario presentare una domanda di riduzione, nella quale si indicano le disposizioni testamentarie che si intendono ridurre e si allegano le prove del valore dei beni lasciati dal defunto. Il tribunale, dopo aver valutato le prove presentate, emetterà una sentenza che stabilisce l’entità della riduzione e i beni che dovranno essere restituiti ai legittimari.
È importante sottolineare che l’azione di riduzione può essere esercitata solo una volta. Una volta che il tribunale ha emesso la sentenza di riduzione, i legittimari non possono più agire per ottenere ulteriori riduzioni. Pertanto, è fondamentale che i legittimari valutino attentamente se esercitare o meno l’azione di riduzione, tenendo conto delle prove e delle possibilità di successo.
In conclusione, la lesione della legittima e l’azione di riduzione sono due concetti fondamentali nel diritto delle successioni. I legittimari hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono la loro quota di eredità. L’azione di riduzione è disciplinata dagli articoli 555 e seguenti del Codice Civile italiano e può essere esercitata entro un anno dalla morte del defunto. È importante valutare attentamente se esercitare o meno l’azione di riduzione, tenendo conto delle prove e delle possibilità di successo.