Sia nel caso di nullità che di annullabilità del testamento, chi si ritenga danneggiato dalle disposizioni in esso raccolte può presentare una impugnativa del testamento nei termini che la legge prevede, molto diversi a seconda del caso concreto.
Abbiamo già avuto modo di parlare degli eredi legittimi, chi sono e quanto ereditano insieme agli eventuali legatari che abbiano già ricevuto oppure ai quali siano stati riservati determinati beni in base a specifiche disposizioni del de cuius, tutte figure previste dall’art. 588 del Codice civile nei confronti dei quali (tutti) andrà presentata l’impugnativa del testamento nei termini che vedremo qui di seguito.
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
Art. 588, Comma 1, Codice civile
Cominciamo con il caso in cui il testamento sia annullabile.
E’ l’ipotesi frequente di chi non fosse nel pieno delle proprie facoltà di intendere e volere al momento della redazione del testamento, oppure abbia dimenticato elementi non fondamentali per la validità dello stesso come la data della sottoscrizione la cui conoscenza sarebbe fondamentale nel caso di più versioni dello stesso documento per determinare quale sia l’ultima da rispettare. Sarà inoltre annullabile il testamento viziato da un errore di valutazione circa specifiche situazioni, così come nel caso in cui vi sia stato dolo o violenza tali da aver influenzato la volontà del testatore.
Nei casi appena visti, è possibile l’impugnativa del testamento nei termini di 5 (cinque) anni dal momento in cui vi sia stata data esecuzione oppure, a maggior tutela del danneggiato, dalla data in cui la ragione di annullabilità sia stata scoperta.
Nel caso invece di nullità del testamento, quando manchi un elemento essenziale per la validità, ad esempio la firma del de cuius in calce a un testo non scritto inequivocabilmente di proprio pugno, oppure quando i vizi siano di ben maggiore gravità come una motivazione illecita alla base delle disposizioni ivi raccolte che sia desumibile dal testo del testamento medesimo ,oppure ancora altre ipotesi espressamente previste dalla legge quali il cosiddetto testamento reciproco…
In queste ipotesi non esistono termini entro i quali poter presentare l’impugnativa del testamento essendo sempre possibile a condizione che, chi avesse diritto a impugnarlo, pur conoscendo i motivi di nullità, non abbia già dato volontariamente esecuzione alle disposizioni nulle o non abbia già dimostrato concretamente acquiescenza verso le stesse.
L’impugnativa del testamento nei termini andrà presentata in Tribunale, per mezzo di un Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati del luogo ove è avvenuta l’apertura della successione e, come detto, coinvolgerà tutti gli eredi e i legatari che, se accolta, dovranno o restituire i beni ricevuti o versare all’asse ereditario ‘legittimo’ l’equivalente valore.
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