La redazione dei verbali di assemblea condominiale e la loro conservazione nell’apposito registro tenuto dall’Amministratore è un obbligo previsto dalla legge.
L’articolo 1136 del Codice civile, comma 7, così infatti recita: ‘Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore’ ed è facile comprendere l’importanza di avere una traccia scritta di tutto il processo decisionale che sia sfociato in una decisione, magari anche economicamente impegnativa, che tutti i condòmini dovranno rispettare.
Tutti i verbali di assemblea condominiale devono infatti riportare per ciascuna di essa il numero progressivo, data, luogo, il nome del Presidente eletto e dell’incaricato della redazione del verbale nonché le modalità di convocazione, i nominativi dei partecipanti con rilievo dei millesimi da ciascuno posseduti e, sulla base dei millesimi intervenuti in assemblea, la validità o meno della stessa.
Solo con questa precisa rendicontazione si può aspirare a garantire la correttezza delle operazioni preliminari e di voto tanto che, la delibera dell’assemblea condominiale priva di verbale va considerata nulla!
Quale che sia la decisione assunta dall’assemblea, dalla regolamentazione dei cani in condominio al rifacimento di tetto o facciate, il condòmino in disaccordo che voglia impugnare la decisione dovrà necessariamente procurarsi copia dei verbali di assemblea condominiale che trattino quella decisione per far valere le proprie ragioni.
Nonostante tutta a professionalità dell’Amministratore che per esercitare come tale deve aver superato un apposito corso di formazione con obbligo di formazione continua come previsto per gli appartenenti a tutti gli Ordini professionali, i verbali di assemblea condominiale hanno la forma e la forza di semplici scritture private tra private, con il limite che ora vedremo.
In rari casi, al termine dell’assemblea, dopo averne dato lettura, tutti i partecipanti siglano il verbale per accettazione. Nella quasi totalità dei casi i verbali di assemblea condominiale vengono invece firmati solo dal Presidente, in genere l’Amministratore, e dal verbalizzante con il limite che, così facendo, il ricorrente potrà rilevare eventuali discrepanze tra quanto contenuto nel verbale e quanto effettivamente deciso in assemblea.
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