Rimborso dei contributi INPS versati in eccedenza, attenzione!

Bisogna fare molta attenzione al momento del versamento perché ottenere successivamente il rimborso dei contributi INPS versati in eccedenza è tutt’altro che semplice.

Il principio giuridico che regola la vicenda è di per se stesso semplice: chiunque abbia ricevuto un qualcosa a cui non abbia diritto, deve restituirlo al legittimo proprietario. Accade nel caso della consegna errata di un pacco da parte del corriere, e così altrettanto accade per i contributi INPS versati in eccedenza o, a parere di chi scrive, credendo dovuto un versamento che non lo era. Altrettanto se quanto versato per una futura prestazione pensionistica risulti evidente che, per limiti anagrafici o di altra natura, non concorrerà mai alla prestazione pensionistica corrispondente desiderata.

In tutti questi casi, non si capisce quindi a quale titolo l’INPS debba trattenere dette somme e, in effetti, esiste una procedura di rimborso dei contributi INPS versati in eccedenza che determinate categorie di contribuenti possono avviare tramite il portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dopo essersi autenticati con lo SPID (vedi, A cosa serve lo SPID?).

Come tutto l’agire della Pubblica Amministrazione, anche la pratica di rimborso dei contributi INPS versati in eccedenza ha delle tempistiche definiti e un obbligo di motivazione del provvedimento, qualunque ne sia l’esito.

Riguardo alla tempistica, bisogna anzitutto dire che il generale termine di 30 (trenta) giorni previsto dalla Legge 241/1990 in questo caso è prorogato a opera del Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sino a 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre, se i giorni di attesa non fossero sufficienti, si registra inoltre la concreta possibilità di non ricevere alcun provvedimento da parte dell’INPS con la conseguenza di doverne desumere un ‘silenzio rigetto’ contro il quale si potrà (dovrà) ricorrere con ulteriori attese e impiego di denaro.

Prima, ricorrendo al soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello la cui inerzia si è già manifestata, entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere dei 90 già citati, dai quali inizieranno a contare i nuovi termini oltre i quali, poi, permanendo l’inerzia dell’INPS, ci si potrà rivolgere al Giudice…

Merita inoltre di essere segnalata la Sentenza della Corte di Cassazione nr. 3613 del 2002 che legittima l’INPS a trattenere solo i contributi previdenziali che siano potenzialmente utili ai fini pensionistici. Quando per ragioni anagrafiche o di altra natura risulti impossibile che i contributi versati assolvano la funzione che sarebbe loro propria, questi vanno restituiti al contribuente ‘senza se e senza ma’.

Infine, tra le motivazioni che legittimino la richiesta di rimborso dei contributi INPS versati in eccedenza (e non in eccedenza) va segnalato il caso in cui l’assistito, in ragione della propria professione, sia iscritto a una cassa previdenziale diversa. Ogni contributo versatogli altrove non sarà produttivo di prestazione pensionistica e, quindi, altrettanto da restituirgli perché possa unirli al proprio monte di contributi previdenziali.

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