Per chi non abbia dimestichezza con il Patent box sarà utile sapere che si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata che permette la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di determinati beni immateriali.
Vanno citati a questo fine i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli oltre che processi, formule e informazioni relativi al know-how acquisito in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Il Patent Box consente così a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgano attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla loro dimensione o dal settore produttivo di appartenenza, sempre che non abbiano in corso procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, di determinare e dichiarare autonomamente il reddito agevolabile individuando la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali che non concorrerà a formare il reddito complessivo in quanto esclusa per il 50% del proprio ammontare.
La scelta muove dall’intento di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine e in tale ottica il 90% del beneficio dovrà essere reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
A seguito dell’opzione per il regime di patent box, una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per il 50% del relativo ammontare. Nel dettaglio, va operata, ai fini Irpef/Ires e Irap, una variazione in diminuzione, per la cui determinazione occorre: 1) individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale; 2) calcolare il “nexus ratio”, dato dal rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i costi complessivi afferenti il bene; 3) effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile e il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. Questa, dunque, non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare (la percentuale di esclusione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015, era fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%). Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Fonte, Agenzia delle Entrate
Per approfondimento:
Pagina dedicata al Patent box del Ministero dello Sviluppo Economico;
Decreto 30 luglio 2015 (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) – pdf – Modalità di attuazione dei commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, concernenti l’introduzione del meccanismo del cosiddetto “patent box”;
(Decreto 28 novembre 2017 (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) – pdf – Revisione del regime di “patent box”;
Risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017 – pdf – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright
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