Rifiuti abbandonati in area privata, fino a 2 anni di detenzione

Nonostante le sempre più frequenti campagne di sensibilizzazione sull’importanza della tutela dell’ambiente in cui viviamo, i rifiuti abbandonati in area privata così come per strada (e ovunque) continuano a dimostrare quanto il genere umano (tutto) non abbia capito che il nostra benessere, la nostra salute e perfino la nostra sopravvivenza dipendono dall’incontaminatezza dell’habitat in cui viviamo.

Dando per assodato che il problema andrebbe affrontato a monte partendo dalla riduzione delle quantità di imballaggi prodotti e dall’insegnamento della cultura del riciclo oltre che delle basilari regole del vivere civile, vedremo qui di seguito cosa preveda la legge nel caso di rifiuti abbandonati in area privata seguendo alcuni esempi sotto gli occhi di tutti.

Il primo, per fortuna non frequente, consiste nell’accumulo di rifiuti a opera dello stesso proprietario dell’area sulla quale abbia così dato vita a una vera e propria discarica privata.

Ai fini della legge, perché possano definirsi rifiuti, non conta il fatto che gli oggetti in questione siano ancora funzionanti o utilizzabili ma “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” così come precisato dall’art. 183, D. lgs. nr. 152 del 2006 (Pdf) che oltre ai “soliti” elettrodomestici, mobili, indumenti e sacchi dell’immondizia aggiunge tutti i rifiuti domestici indifferenziati che avrebbero dovuto essere conferiti secondo il calendario di raccolta degli stessi, gli oli usati di ogni natura nonché quanto risultante da potature, sfalcio o raccolta di foglie provenienti da aree pubbliche e private.

In questo caso la responsabilità diretta del proprietario dell’area è fuori discussione e il fatto che la raccolta, non autorizzata, sia stata pianificata ed evidentemente organizzata inquadra la vicenda come reato al quale seguono la pena della detenzione da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 2.600 a € 26.000 nel caso di rifiuti non pericolosi alla detenzione da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 nel caso di rifiuti e/o sostanze pericolose.

Il secondo caso pratico, ben più ricorrente, è quello dei rifiuti abbandonati in area privata da parte di soggetti diversi dal proprietario.

Che sia il pacchetto vuoto di sigarette, la mascherina usata e proseguendo con ogni possibile oggetto un tempo desiderato e acquistato, l’abitudine diffusa di abbandonare i rifiuti nei boschi così come sui terreni altrui espone l’incivile di turno a conseguenze non trascurabili.

Anzitutto, l’obbligo di ripristinare i luoghi, rimuovendo quando abbandonato e smaltendolo secondo i canali previsti per lo smaltimento (generalmente, presso la discarica di zona). In secondo luogo, pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista che va da un minimo di € 300 a un massimo di € 3.000 nel caso di rifiuti non pericolosi (come il pacchetto di sigarette vuoto) oppure da un minimo di 600 a un massimo di € 6.000 nel caso di rifiuti pericolosi (coma la mascherina usata).

Attenzione! Nel caso in cui i rifiuti siano riconducibili all’attività professionale di chi li abbandoni, allora scatta il reato con conseguente aumento della sanzione pecuniaria e con l’aggiunta della detenzione: da € 2.600 a € 26 mila oltre alla detenzione da 3 mesi a 1 anno per i rifiuti non pericolosi (come possono essere gli inerti prodotti da un muratore nella ristrutturazione di un bagno) oppure da € 2.600 a € 26 mila di sanzione oltre alla detenzione da 6 mesi a 2 anni nel caso di rifiuti pericolosi (quali quelli contenenti ethernit, batterie, vernici, etc.).

Sorprenderà sapere che, nel caso in cui sia ravvisabile colpa o omessa vigilanza, il proprietario dell’area dove l’abbandono sia avvenuto può essere chiamato a rispondere in solido del gesto dell’incivile di cui sopra, obbligandolo a rimuovere e smaltire i rifiuti oltre che a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente. Detta responsabilità solidale, come detto, si verificherà quando abbia lasciato l’area del tutto abbandonata, priva di recinzione ad esempio.

Cosa fare quindi di fronte a dei rifiuti abbandonati in area privata?

Pur apprezzando le lodevoli iniziative di cittadinanza attiva come Puliamo il mondo, la legge prevede che il proprietario dell’area ove siano abbandonati i rifiuti possa presentare un esposto oppure sporgere querela contro ignoti documentando l’accaduto con materiale video/fotografico se disponibile.

Ciascun Cittadino può altrettanto segnalare l’abbandono agli ufficiali di Polizia giudiziaria locale (ossia Polizia locale, Carabinieri Forestali, Sindaco, etc.) ogni volta che l’abbandono, oltre a ledere il decoro pubblico, rappresenti magari anche un rischio per l’incolumità pubblica in modo da ottenere la pulizia e la condanna del responsabile ove individuabile.

Nel caso, del tutto ipotetico, di rifiuti abbandonati in area appartenente alle Ferrovie dello Stato, il Sindaco potrebbe e dovrebbe emettere un’Ordinanza rivolta alla società di diritto privato che abbia in gestione lo scalo, affinché provveda alla pulizia.

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