Rappresentanza in giudizio dei comitati: quando è possibile

Rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali: quando è possibile

La rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali è un tema di grande importanza per tutti i condomini. Spesso, infatti, i comitati sono chiamati a difendere gli interessi dell’intero condominio in situazioni di contenzioso legale. Ma quando è possibile che un comitato condominiale rappresenti il condominio in giudizio?

Secondo la normativa vigente, la rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali è possibile solo in determinati casi. In particolare, l’art. 1130 del Codice Civile stabilisce che il comitato può agire in giudizio solo se espressamente autorizzato dall’assemblea condominiale. Questa autorizzazione deve essere deliberata con la maggioranza prevista per le delibere assembleari, ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

La legge, inoltre, prevede che il comitato condominiale possa rappresentare il condominio solo in determinate tipologie di cause. In particolare, il comitato può agire in giudizio per la tutela degli interessi comuni del condominio, come ad esempio nel caso di contenziosi con i fornitori di servizi o con i vicini di casa. Tuttavia, il comitato non può rappresentare il condominio in cause che riguardano interessi individuali dei singoli condomini, come ad esempio le controversie relative alle singole unità immobiliari.

È importante sottolineare che la rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali non è automatica, ma deve essere espressamente autorizzata dall’assemblea condominiale. Questo perché la legge riconosce il principio della democraticità delle decisioni condominiali, che devono essere prese dall’assemblea con la partecipazione di tutti i condomini.

La normativa vigente prevede anche che il comitato condominiale debba rendere conto all’assemblea delle azioni intraprese in giudizio. Infatti, l’art. 1130 del Codice Civile stabilisce che il comitato deve informare l’assemblea sulle cause in corso e sulle decisioni prese. Questo perché l’assemblea ha il diritto di essere informata e di esprimere il proprio parere sulle azioni intraprese dal comitato.

È altresì importante sottolineare che la rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali può essere svolta anche da un professionista esterno, come ad esempio un avvocato. In questo caso, il comitato dovrà nominare un rappresentante legale che agirà in nome e per conto del condominio. La nomina del rappresentante legale dovrà essere deliberata dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le delibere assembleari.

In conclusione, la rappresentanza in giudizio dei comitati condominiali è possibile solo se espressamente autorizzata dall’assemblea condominiale e solo per la tutela degli interessi comuni del condominio. È importante che il comitato renda conto all’assemblea delle azioni intraprese in giudizio e che la rappresentanza possa essere svolta anche da un professionista esterno. La normativa vigente garantisce la democraticità delle decisioni condominiali e la tutela degli interessi di tutti i condomini.