Entro il 30 settembre di ogni anno, lavoratori dipendenti e pensionati devono presentare la propria dichiarazione all’Agenzia delle Entrate a meno che, rientrando in una delle casistiche che tratteremo di seguito, risultino anche al di sotto del reddito minimo per il 730.
A differenza del passato in cui spettava unicamente al Contribuente l’onere (e raramente l’onore) di predisporre la propria dichiarazione facendosi responsabile della correttezza dei calcoli e dell’interpretazione delle norme e delle modalità di calcolo da applicare (ragion per cui era indispensabile l’aiuto offerto da Centri di Assistenza Fiscale, CAF, e commercialisti) il servizio di predisposizione online offerto oggi dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un’enorme semplificazione in vista dell’appuntamento con la propria dichiarazione.
A partire dal 10 maggio, ogni Contribuente che acceda all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (in modo molto semplice utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID) troverà la propria dichiarazione precompilata pronta per essere rivista e, all’occorrenza, corretta prima della presentazione definitiva per via telematica.
Nel definire chi non dovrà presentare il 730, cominciamo a escludere il Contribuente che abbia effettivamente conseguito redditi nell’anno precedente quello della dichiarazione ma a condizione che rientri anche tra i casi di esonero specificamente elencati. Vediamoli:
- è esonerato dalla presentazione del Modello 730 il Contribuente che abbia percepito redditi riconducibili all’abitazione principale, le relative pertinenze o accessori e altri fabbricati non locati che siano nello stesso comune dell’abitazione per la quale ha diritto all’esenzione dall’IMU;
- è esonerato chi abbia percepito un reddito in quanto lavoratore dipendente oppure pensionato;
- è esonerato chi sommi le due precedenti posizioni, ossia di percettore di redditi relativi all’abitazione principale, pertinenze, accessori e immobili diversi da questi purché situati nello stesso comune e al tempo stesso percepisca un reddito da lavoratore dipendente oppure una pensione;
- è esonerato infine chi percepisca un reddito in virtù di una Collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) ad eccezione di quelle ‘di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche’.
In tutti questi casi i redditi devono essere stati corrisposti da un sostituto d’imposta che sia obbligato a effettuare le ritenute di acconto in occasione di ogni pagamento oppure, alternativamente, essere stati corrisposti da più sostituti, come avverrebbe nel caso di più collaborazioni succedutesi nell’anno, a condizione che l’ultimo sostituto d’imposta, nell’effettuare il conguaglio finale, certifichi assumendosi la responsabilità della correttezza delle posizioni precedenti. Ricordiamo inoltre che, nel caso di familiari a carico del Contribuente dichiarante, le detrazioni riferite a loro sono sempre spettanti di diritto e che non saranno dovute le addizionali comunale e regionale.
Detto ciò, vediamo quale è il reddito minimo per il 730.
Tipo di reddito | Limite per esenzione |
Terreni e/o fabbricati tra cui l’abitazione principale e sue pertinenze per le quali non sia dovuta l’IMU | € 500,00 |
Lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito percepiti per non meno di 365 giorni, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze e accessori | € 8.000,00 |
Pensione e altre tipologie di reddito, percepiti per non meno di 365 giorni, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze e accessori | € 8.000,00 |
Pensione, percepita per non meno di 365 giorni, e abitazione principale e sue pertinenze | € 7.500,00 |
Reddito da terreni e abitazione principale e sue pertinenze | € 185,92 |
Pensione e altre tipologie di reddito, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze e accessori | € 8.000,00 |
Assegno periodico corrisposto dal coniuge, ad eccezione di quello destinato al mantenimento dei figli, d altre tipologie di reddito, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze e accessori | € 8.000,00 |
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi quali attività commerciali oppure di lavoro autonomo occasionali, , al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze e accessori | € 4.800,00 |
Compensi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche | € 30.658,28 |
Oltre ai limiti reddituali sopra riportati, facilmente superabili, esiste una condizione generale di esonero di cui può beneficiare il Contribuente che non sia titolare di attività imprenditoriali tali da obbligarlo alla tenuta di scritture contabili, quando abbia percepito nell’anno di riferimento redditi, anche superiori ai limiti sopra riportati ma tali per cui l’imposta dovuta non risulti superiore a € 10,33
Il calcolo è di piuttosto semplice esecuzione: bisogna sottrarre dall’Imposta lorda (calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze) le detrazioni spettanti per carichi di famiglia, redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi così come le ritenute effettuate. Se l’imposta dovuta è pari o inferiore a € 10,33 non dovrà presentare il Modello anche se eccede il reddito minimo per il 730 visto sopra.
Infine, una nota conclusiva: anche nel caso in cui il Contribuente sia esonerato perché rientrante in una delle categorie escluse dall’obbligo e/o perché al di sotto del reddito minimo per il 730, questi potrà comunque presentare la dichiarazione e ne avrà la convenienza dichiarando eventuali spese sostenute e fruire di detrazioni oppure accedere così a eventuali crediti calcolati in automatico da utilizzare nelle dichiarazioni seguenti.
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Per approfondimento:
La scheda predisposta dall’Agenzia delle Entrate relativa al Modello 730
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