Separazione tra conviventi Diritti e doveri

Come tutte le coppie, anche quelle cosiddette ‘more uxorio’ non sono immuni da crisi che portino a dover gestire la separazione tra conviventi Diritti e doveri reciproci andranno quindi affrontati in modo radicalmente distinto, come vedremo, a seconda che sia applicabile il corpus di giurisprudenza e normativa ormai consolidate applicabili alle coppie che abbiano contratto matrimonio, oppure avvalendosi di pressoché nessuno strumento di tutela.

La Legge nr. 76 del 2016, più nota come Legge Cirinnà, ha fornito solo recentemente una prima forma di regolamentazione delle coppie di fatto con l’introduzione di diritti e doveri sulla falsariga dei matrimoni civili. Due persone (anche dello stesso sesso), di fronte a un Ufficiale di Stato civile e due testimoni, possono ora impegnarsi reciprocamente a darsi assistenza morale, materiale e alla coabitazione. Se desiderato, possono estendere l’uso del cognome dell’una anche all’altra persona. Il tutto raccolto in un ‘accordo di convivenza’, ratificato con la registrazione nei registri dello Stato civile che riporterà tra l’altro il regime patrimoniale di comunione dei beni, salvo diversa volontà.

(2) Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. (3) L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Art. 1, commi 2 e 3 della Legge Cirinnà

Entrando nello specifico della separazione tra conviventi Diritti e doveri avranno forza enormemente diversa a seconda che questi abbiano già previsto le conseguenze di una loro separazione, o meno: mentre per le coppie che abbiano formalizzato la propria unione civile godranno per estensione delle disposizioni già normate per il matrimonio, per le altre coppie non v’è praticamente alcuna tutela.

(20) (…) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile (…) (21) Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile (…)

Art. 1, commi 20 e 21 della Legge Cirinnà

In assenza di formalizzazione dell’unione ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della Legge Cirinnà sopra riportata, nessuno dei due avrà infatti dritti da far valere nei confronti dell’altro e le tutele di ordine economico che nell’esperienza delle coppie sposate è ormai pacifica, quali l’assegnazione di un assegno di mantenimento oppure della casa familiare, non opereranno. Parimenti, non risultando alcun regime patrimoniale scelto, quanto guadagnato, acquistato o acquisito da ciascuno resterà nella propria piena ed esclusiva disponibilità.

Le coppie che invece abbiano prudentemente regolato in anticipo ogni possibile evoluzione del proprio rapporto, potranno e dovranno attenersi a quanto già pattuito per ciascuna delle questioni (nella quasi totalità ben prevedibili) che dovranno affrontare. Ciò vale, ovviamente, sia per le coppie ‘more uxorio’ che per quelle che contraggano matrimonio.

Va sottolineato, per completezza, come nel caso di separazione tra conviventi Diritti e doveri siano trattati molto diversamente nel caso in cui siano presenti dei figli. Come per qualsivoglia altra situazione in cui siano coinvolti dei minori, l’aspetto relativo alla tutela del benessere psicofisico e dei diritti del minore intesi nel senso più ampio prevale, modificando radicalmente la situazione.

Una volta chiarito quale dei genitori avrà l’affidamento dei figli, anche in assenza di qualsivoglia previsione sul punto il genitore non affidatario dovrà corrispondere un assegno di mantenimento a favore del figlio, non dell’ex-convivente, a disposizione del quale dovrà anche essere messa l’abitazione familiare sulla quale l’ex-convivente non avrebbe (e personalmente continua a non avere) alcuna legittima pretesa.

Per approfondimento:

Legge nr. 76 del 2016, Cirinnà