Ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale

ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale

La ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale dipende da quanto disposto dal Codice civile ed eccezionalmente dagli accordi presi tra singoli condòmini ai quali ne sia concesso l’uso esclusivo. Salvo diversi accordi convenuti, in linea di massima, le spese vengono quindi ripartite tra tutti i condomini in base alla quota millesimale di proprietà.

La quota millesimale rappresenta infatti la percentuale di proprietà di ogni condomino rispetto alla proprietà totale dell’edificio condominiale, calcolata in base alla superficie dell’unità immobiliare di ogni condomino rispetto alla superficie totale dell’edificio condominiale.

Così facendo, la ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale avviene in modo equo e proporzionato alla proprietà di ciascun condomino nell’edificio condominiale.

Cosa si intende per lastrico solare?

Il lastrico solare è una superficie pavimentata che si trova sul tetto di un edificio. Si tratta di una sorta di terrazza o di un solarium collocato sulla sommità dell’edificio che può essere utilizzato come spazio esterno comune per attività ricreative, sociali o per la coltivazione di piante così come essere concesso in uso esclusivo a un singolo condòmino. Si veda a questo proposito il nostro articolo: Gioie e dolori del terrazzo condominiale a uso esclusivo

Il lastrico solare rappresenta quindi un’area condominiale che deve essere gestita in modo corretto e regolamentato, definendo le modalità di accesso, di utilizzo e di manutenzione della superficie, nonché la ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale relativamente alle spese relative alla sua gestione e manutenzione tra i condomini che altrimenti seguiranno il criterio generale di ripartizione per millesimi.

In base all’articolo 1123 del Codice civile: ‘Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno puo’ farne. Qualora un edificio abbia piu’ scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita”.

Quali sono le parti comuni di un condominio?

Vle la pena precisare che quanto detto per la ripartizione delle spese del lastrico solare condominiale vale altrettanto per tutte le parti comuni di un condominio ossia quelle parti dell’edificio o della proprietà che sono di uso comune per tutti i condomini e che quindi sono sotto la responsabilità dell’intero gruppo di proprietari.

Rientrano tra le parti comuni:

  1. Il terreno su cui sorge l’edificio condominiale, comprese le aree esterne come giardini, parcheggi, vialetti e cortili;
  2. Le fondamenta, i muri portanti, i solai e il tetto dell’edificio;
  3. Gli impianti tecnologici e di sicurezza dell’edificio, come quelli per l’acqua, il gas, l’energia elettrica, il riscaldamento e la climatizzazione;
  4. Gli spazi e le attrezzature di uso comune, come le scale, gli ascensori, i corridoi, le sale condominiali, i locali per la raccolta dei rifiuti e i servizi igienici;
  5. Gli arredi e le attrezzature presenti nelle parti comuni, come gli armadietti delle lettere, i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, i tavoli e le sedie nelle sale condominiali, e così via;
  6. Gli elementi architettonici e decorativi esterni dell’edificio, come le facciate, le ringhiere, le persiane, le tapparelle e i portoni d’ingresso.

Il lastrico solare quindi, come tutte le parti comuni, sono di responsabilità dell’intero gruppo di proprietari e la loro manutenzione e gestione sono ripartite tra i condomini in base alla quota millesimale di proprietà di ciascuno.

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