Inutile dire quante e quali gioie possa regalare un terrazzo condominiale a uso esclusivo in città ma non dimentichiamo che è pur sempre parte del condominio con tutto quanto comporta…
Si è già visto come l’assemblea condominiale possa assumere pressoché qualunque decisione desideri, purché non contraria alla legge. E’ il caso ad esempio dei regolamenti condominiali che devono ammettere i cani in virtù della nuova legge e lo è quando l’assemblea condominiale validamente deliberi di assegnare a un determinato condòmino il terrazzo condominiale a uso esclusivo.
In questo caso, in virtù del fatto che il lastrico solare oltre a regalare maggior libertà al felice assegnatario non smetta di assolvere alla propria funzione di protezione dalle intemperie e dal sole all’edificio sottostante, la legge opera un bilanciamento degli interessi in gioco molto chiaramente previsto nell’articolo 1126 del Codice civile secondo il quale:
Art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Un terzo delle spese necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo condominiale a uso esclusivo spetterà all’assegnatario mentre i restanti due terzi ai restanti condòmini. Ogni diversa decisione che ponga interamente a carico dell’assegnatario tutte le eventuali spese sarà da considerarsi nulla in quanto contraria al disposto del citato articolo.
Ovviamente, nel caso in cui l’intervento manutentivo si rendesse necessario per un fatto riconducibile all’assegnatario, dovrà essere quest’ultimo a risarcire il condominio stesso nel caso in cui l’assicurazione condominiale non copra la riparazione.
L’unica eventualità in cui sia esonerato dall’obbligo di risarcimento è quella in cui l’evento dannoso si sia verificato per caso fortuito, come previsto dall’articolo 2051 del Codice civile che così recita infatti:
Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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