Nel momento in cui l’inquilino voglia chiedere restituzione dell’affitto pagato in nero, bisognerà distinguere due situazioni distinte: quella in cui il contratto non sia stato registrato e quella in cui sia stato regolarmente registrato ma senza indicare il reale canone mensile.
Per quanto riguarda quindi la prima ipotesi, quella in cui il contratto non sia stato registrato, cominciamo col dire che, come strumento per la lotta all’evasione fiscale, la legge ha previsto l’obbligo di registrazione di ogni contratto di affitto e locazione. Solo così quel reddito potrà essere tassato nella misura dovuta. E come ulteriore misura in questo senso, ogni contratto di affitto e locazione che non sia stato registrato si dovrà considerare nullo, quindi incapace di produrre alcun effetto.
In questo caso quindi l’inquilino o conduttore ha diritto di chiedere integralmente la restituzione dell’affitto pagato in nero, all’unica condizione di poter dimostrare di aver effettivamente effettuato i pagamenti.
In questo senso, il contratto non registrato che indichi un certo canone mensile unito ai bonifici eseguiti in occasione delle scadenze mensili (l’ipotesi migliore!) oppure alle ricevute rilasciate dal proprietario nel caso di pagamento in contanti (ipotesi improbabile), oppure ancora (ma soggetto alla valutazione di attendibilità che il Giudice farà) alla cronologia dei propri prelievi magari supportata dalla dichiarazione di un testimone che sia sufficientemente imparziale, dovrebbero portare alla restituzione dell’affitto pagato in nero. E non solo.
Per la mancata registrazione del contratto di affitto o locazione la legge prevede inoltre una sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa a carico del proprietario quindi anche se, a onor del vero, l’obbligo di registrazione sarebbe stato sia del proprietario che del conduttore…
In più, l’inquilino si troverebbe nella curiosa condizione di non essere inquilino visto che non esiste alcun contratto, e se quindi per un verso non potrebbe essere sfrattato nemmeno se avesse accumulato varie morosità, per altro verso si troverebbe quindi a occupare senza un valido titolo un immobile altrui.
La seconda ipotesi citata riguarda il diverso caso in cui il contratto di affitto o locazione sia stato correttamente registrato ma con l’indicazione di un canone diverso da quello effettivamente pagato dall’inquilino o conduttore.
Anche in questo caso, come misura decisa nella lotta all’evasione fiscale da parte del proprietario, sarà possibile chiedere la restituzione dell’affitto pagato in nero per la parte non dichiarata, alle medesime condizioni sopra già viste di poter effettivamente dimostrare il pagamento della parte non dichiarata.
In entrambe le situazioni sopra viste, il conduttore potrà agire in giudizio contro il proprietario e chiedere anche la regolarizzazione del contratto non registrato, quindi restando nell’immobile alle medesime condizioni previste dal contratto non registrato oppure pagando il canone indicato senza la parte pagata ‘in nero’.
In considerazione della posizione di forza del proprietario, la disciplina delle locazioni appare spesso limitativa nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo sul proprio immobile con l’intento di tutelare la parte socialmente e contrattualmente più debole, magari in condizioni di particolare fragilità (si veda a esempio: Sfratto esecutivo con minorenni, le misure a loro tutela oppure Si può cambiare serratura all’inquilino senza contratto? oppure ancora La mancata restituzione del deposito cauzionale è appropriazione indebita? e ancora Il recesso dal contratto di affitto del locatore prima della scadenza) e trova in questo caso un ulteriore (e giustificata) stretta.
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