La tentazione di cambiare serratura all’inquilino senza contratto è certamente forte ma, attenzione, si corre il rischio di commettere più di un reato e di avere pesanti conseguenze economiche..
Anzitutto, un chiarimento che dovrebbe essere ovvio: senza contratto la persona che occupi un nostro immobile non sarà un inquilino in senso proprio e con tutte le tutele e le garanzie previste nel caso di locazione ma un terzo che occupa abusivamente senza alcun titolo una proprietà altrui.
Ciò detto, però, non significa che si possa cambiare serratura all’inquilino senza contratto con leggerezza perché anche nei confronti di quest’ultimo la legge prevede una serie di garanzie tra le quali, per citarne una, l’inviolabilità del domicilio prevista dall’articolo 614 del Codice penale!
In più, come abbiamo già visto in tutte le eventualità che riportiamo di seguito, chiunque anziché ricorrere al Giudice con una procedura prevista dalla legge per rimediare a una determinata situazione illegittima decida di far da sé, pur con le migliori intenzioni e pur avendo la ragione dalla propria parte, incorre nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 de Codice penale.
[Esempi comuni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: Servitù di passaggio ostruita, quali azioni sono possibili?Diritto di veduta impedito da alberi? Ecco cosa puoi fare, Il diritto di passaggio in cortile privato, Inquinamento acustico e rimedi legali, Diritto di ritenzione del meccanico, lecito a condizione che…, La mancata restituzione del deposito cauzionale è appropriazione indebita?]
Cambiare serratura all’inquilino senza contratto non è quindi possibile se non attivando la procedura giudiziale di reintegrazione nel possesso legittimo del proprio immobile.
A opinione di chi scrive, anche altre comuni tentazioni del proprietario di un immobile occupato, finalizzate a incentivare l’occupante al rilascio dell’abitazione, quale ad esempio la sospensione delle forniture di acqua, luce e gas, ad esempio, risultano illecite e sconsigliate. L’articolo 610 del Codice penale è esplicito: ‘Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro anni’…
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