Quello trattato di seguito è uno di quei casi in cui alcuni termini legali vengono usati come sinonimi pur essendoci fondamentali differenze tra Tutore e Amministratore di sostegno. Vediamole.
Diciamo subito che le due figure operano in situazioni del tutto distinte, rispondendo a esigenze molto diverse, e con poteri del tutto diversi. L’unica similitudine, e nemmeno perfettamente calzante, sta nel fatto che un soggetto si trovi in difficoltà nel badare ai propri interessi e che Tutore o Amministratore di sostegno siano chiamati a operare a tutela di questo.
Prima, tra le differenze tra Tutore e Amministratore di sostegno, è il livello di difficoltà in cui si trovi la persona a favore della quale siano nominati: il Tutore è nominato nel caso in cui il soggetto sia del tutto incapace di badare ai propri interessi, o perché non abbia ancora raggiunto la maggiore età e, con essa, la capacità di compiere validamente atti di carattere giuridico oppure perché sia stato formalmente dichiarato incapace di intendere e di volere; l’Amministratore di sostegno invece è nominato nel caso in cui il soggetto sia capace di intendere e di volere ma necessiti semplicemente di un sostegno, appunto, nel prendere e proprie decisioni e/o nel metterle in atto.
Seconda, tra le differenze tra Tutore e Amministratore di sostegno, sta nel fatto che mentre il Tutore agisce in nome proprio ma facendo ricadere gli effetti del proprio operato sul soggetto sotto la propria tutela, l’Amministratore di sostegno invece non gli si sostituisce ma semplicemente lo aiuta nel processo decisionale e, semmai, compie alcuni atti in rappresentanza della persona che affianchi.
L’articolo 404 del Codice civile così recite: ‘La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio’ e l’articolo 409 del Codice civile precisa appunto che: ‘Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno’.
Terza differenza tra Tutore e Amministratore di sostegno risiede nella tipologia di atti loro delegati: mentre il Tutore compie ogni atto che rientri nella sfera di interesse del proprio tutelato, l’Amministratore di sostegno compirà solo quelli espressamente assegnatigli dal Giudice con la nomina.
Potrebbe così accadere che, nel caso in cui l’interessato decida di vendere la nuda proprietà della propria abitazione, l’Amministratore di sostegno sia chiamato semplicemente ad assisterlo nella corretta valutazione dei pro e dei contro, della determinazione del prezzo oppure nelle pratiche con il Notaio rogante ma nulla di più. Nel caso del Tutore, invece, sarebbe quest’ultimo a partecipare al rogito, a ricevere il prezzo pattuito, a depositarlo e usarlo nell’interesse del tutelato.
Quarta e ultima differenza tra Tutore e Amministratore di sostegno sta nel fatto che la figura dell’Amministratore di sostegno, introdotta piuttosto recentemente nel 2004, risponde all’esigenza di snellezza richiesta da quelle situazioni di magari solo temporanea incapacità nel provvedere appieno a sé per quei soggetti colpiti da malattie reversibili e/o dipendenze da alcool o droghe per le quali la dichiarazione di interdizione sarebbe, effettivamente, eccessiva.
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