Si può mantenere la residenza in una casa data in affitto? Dipende…

Quando il proprietario decida di affittare casa propria, nel momento in cui si trasferisca materialmente altrove si chiederà sicuramente se si può mantenere la residenza in una casa data in affitto.

La risposta è ‘No!‘ stando all’interpretazione letterale di alcune disposizioni di legge che definiscono il significato di domicilio, di residenza nonché di dimora così come chiarito dalla Cassazione. Vediamoli.

In base all’art. 43 del Codice civile ‘il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [e] la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale’. La dimora, infine, è il luogo in cui una persona soggiorni temporaneamente (come nel caso di una vacanza) oppure abitualmente.

Ne deriva che la residenza deve coincidere con il luogo in cui la persona soggiorni abitualmente e nell’interpretazione di cosa si intenda per ‘abitualmente‘ verte la risposta alla domanda se si può mantenere la residenza in una casa data in affitto oppure no.

Con la Sentenza nr. 25726 del 2011, la Corte di Cassazione ha voluto definire il carattere dell’abitualità indicandola come la permanenza, stabile e volontaria, in un determinato luogo.

Appare quindi evidente come, salvo rocambolesche e improbabili forme di coesistenza di proprietario e locatore nella medesima abitazione, la presenza di un contratto di locazione registrato (come non può essere altrimenti!) obbliga a rispondere ‘No‘ alla domanda iniziale se si può mantenere la residenza in una casa data in affitto.

Non a caso, infatti, la Legge prevede che ogni cambio di residenza vada comunicato al Comune entro 20 (venti) giorni da quando avvenga, oltre che per ovvie ragioni di reperibilità di ciascuno ma anche per tutto quanto alla residenza sia connesso: imposte comunali, IMU, eventuali benefici per l’acquisto della cosiddetta ‘prima casa’, etc.

Per tutta la durata del contratto di locazione, salvo recesso dal contratto d’affitto del locatore (più correttamente, di locazione) o di diverso recesso dal contratto di affitto (più correttamente, di locazione), per tutta la validità dello stesso l’unico legittimato ad avere la residenza nell’abitazione di che trattasi è il locatore, e non il proprietario.

Ogni dimenticanza di quest’ultimo nel comunicare una diversa residenza per continuare a beneficiare illegittimamente dell’esenzione dall’IMU, del bonus fiscale dell’IVA agevolata per l’acquisto della prima casa o altro sarà, ovviamente, fonte di sanzioni distinte…

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