Si può cambiare assicurazione prima della scadenza?

La cosiddetta polizza RCA per la responsabilità civile automobilistica è un contratto e, come tale, la sua risoluzione al fine di cambiare assicurazione prima della scadenza sarà possibile solo in pochi e circoscritti casi che ora vedremo.

Al di fuori delle specifiche eventualità che seguono, purtroppo non sarà possibile cambiare assicurazione prima della scadenza per beneficiare, ad esempio, delle tariffe più convenienti di un’altra compagnia assicuratrice, per la difficoltà nel far fronte al pagamento del premio o per una qualunque altra ragione che non incida profondamente su uno degli elementi essenziali del contratto di assicurazione in essere come individuati dall’articolo 1325 del Codice civile.

Affinché si possa cambiare assicurazione prima della scadenza è indispensabile quindi che si sia verificata una di queste situazioni:

  • la vendita oppure il furto del veicolo;
  • la distruzione, l’incendio o la rottamazione del veicolo;
  • la morte dell’intestatario della polizza assicurativa.

Fuori da queste ipotesi, non sarà possibile cambiare assicurazione prima della scadenza ma al contrario, quando una di queste situazioni si avveri, non solo si potrà cambiare assicurazione prima della scadenza ma la parte di premio già versata dal contraente ed evidentemente non più godibile da quest’ultimo dovrà essergli restituita, o a chi per lui.

In genere, a tal proposito, i contratti prevedono che quando l’importo da restituire per una qualunque variazione nelle condizioni sia al di sotto di una certa percentuale (generalmente il 10% dell’intero premio), questo venga comunque trattenuto dalla compagnia assicuratrice ma, in tutte le diverse ipotesi, l’obbligo della restituzione è fuori discussione.

Per completezza va detto che una ulteriore e residuale ipotesi in cui sarà possibile cambiare assicurazione prima della scadenza è quella del:

  • ripensamento entro 14 giorni dalla stipula online.

Contrariamente a quanto avviene nei contratti stipulati di persona, per i quali non esiste diritto di recesso, per quelli sottoscritti fuori dai locali commerciali, ad esempio con le molte compagnie di assicurazione online, si potrà invece esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un sinistro.

La volontà di porre fine al contratto di assicurazione deve ovviamente essere comunicata alla compagnia mediante raccomandata a.r. o PEC all’indirizzo iscritto negli appositi pubblici registri.

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