Vantaggi e svantaggi della trasformazione da Snc a Sas

Molte società in nome collettivo, quando crescono, decidono di trasformarsi in società in accomandita semplice dopo aver valutato vantaggi e svantaggi della trasformazione da Snc a Sas prevista dall’articolo 2500 del Codice Civile e seguenti.

Uno dei principali vantaggi della trasformazione sta nel fatto che nelle Sas, almeno un socio detto accomandatario, si limita a conferire capitale senza fornire una responsabilità personale illimitata per i debiti sociali. Inoltre, con una Sas è possibile emettere titoli di debito e apportare il proprio know-how come conferimento. In aggiunta, con una Sas la tassazione può essere più vantaggiosa…

Di contro, ci sono anche degli aspetti negativi. Ad esempio, per la costituzione di una Sas è richiesto un capitale minimo di 10.000 Euro obbligando quindi a integrare quello versato al momento della costituzione della Snc e sarà obbligatorio redigere il bilancio annuale, per il quale non corre alcun obbligo in capo alla Snc. A fronte della limitata responsabilità, i soci accomandanti non potranno però compiere atti di amministrazione, che spettano solo agli accomandatari.

La trasformazione quindi, una volta deliberata dall’assemblea straordinaria, avrà effetto a partire dall’iscrizione nel Registro delle Imprese per cui serve valutare attentamente le modifiche apportate nell’organizzazione, nell’assegnazione degli utili e nel regime fiscale applicabile che, da quell’istante, andranno rispettate.

Quando una società in nome collettivo decide di trasformarsi in società in accomandita semplice non basta però la delibera dell’assemblea straordinaria dei soci ma ci sono altri adempimenti da rispettare affinché la trasformazione sia valida.

Innanzitutto, a differenza di altre modifiche statutarie, per la trasformazione in Sas è necessario il consenso unanime di tutti i soci, non basta una maggioranza come in altri casi. Inoltre, deve essere prevista nella Sas la presenza di almeno un socio accomandatario che si occupi effettivamente dell’amministrazione e sia illimitatamente responsabile.

Altro passaggio obbligato è l’adeguamento dello Statuto a quello tipico della Sas, con l’indicazione dei soci accomandanti e accomandatari. L’atto notarile di trasformazione va depositato al Registro Imprese entro 30 giorni insieme alla richiesta di iscrizione della delibera che, come detto, rende effettiva la trasformazione.

Infine, entro 30 giorni la trasformazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate per gli eventuali adempimenti di natura fiscale. Insomma, la trasformazione societaria coinvolge diversi aspetti civilistici e fiscali da non sottovalutare.

Passare a società in accomandita semplice può essere quindi una scelta strategica per la crescita e la tutela del patrimonio personale di alcuni soci, ma Vantaggi e svantaggi della trasformazione da Snc a Sas sono da considerare con attenzione rispetto alla situazione di partenza, possibilmente insieme a professionisti esperti.

Suggeriamo per approfondimento anche la lettura di Snc o Sas? Pro e contro delle due tipologie societarie a confronto